Art. 20 
 
Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete  del
                            gas naturale 
 
  1. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas   emana
specifiche  direttive  relativamente  alle  condizioni  tecniche   ed
economiche per l'erogazione del servizio di connessione  di  impianti
di produzione di biometano alle reti del gas naturale i  cui  gestori
hanno obbligo di connessione di terzi. 
  2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle  esigenze  di
sicurezza fisica e di funzionamento del sistema: 
    a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime  del
biometano, con particolare riguardo alla qualita', l'odorizzazione  e
la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del  gas
naturale; 
    b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella  misura  in
cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del
gas naturale senza generare problemi tecnici o di  sicurezza;  a  tal
fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti  di
produzione di biometano dovra'  risultare  coerente  con  criteri  di
fattibilita' tecnici ed economici ed essere compatibile con le  norme
tecniche e le esigenze di sicurezza; 
    c) prevedono la pubblicazione, da  parte  dei  gestori  di  rete,
degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale
degli impianti di produzione di biometano; 
    d)  fissano  le  procedure,  i  tempi  e   i   criteri   per   la
determinazione  dei  costi  per  l'espletamento  di  tutte  le   fasi
istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione  della
soluzione definitiva di allacciamento; 
    e) sottopongono a termini perentori le attivita' poste  a  carico
dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in
caso di inerzia; 
    f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che
richiede  l'allacciamento  di  realizzare  in  proprio  gli  impianti
necessari per l'allacciamento, individuando altresi' i  provvedimenti
che il gestore della  rete  deve  adottare  al  fine  di  definire  i
requisiti tecnici di detti impianti; 
    g) prevedono la pubblicazione, da  parte  dei  gestori  di  rete,
delle  condizioni  tecniche   ed   economiche   necessarie   per   la
realizzazione   delle   eventuali   opere   di   adeguamento    delle
infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti; 
    h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie  insorte
fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa
Autorita' per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti; 
    i) stabiliscono  le  misure  necessarie  affinche'  l'imposizione
tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che  immette
in rete il biometano non penalizzi  lo  sviluppo  degli  impianti  di
produzione di biometano.