Art. 34 
 
                         Specifiche tecniche 
 
  1. Le specifiche tecniche sono stabilite  dal  responsabile  per  i
sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,
sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla  protezione
dei dati personali, sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati
personali. 
  2.  Le  specifiche  di  cui  al  comma  precedente   vengono   rese
disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei
servizi telematici. 
  3. Fino all'emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1,
continuano ad applicarsi,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
anteriormente vigenti.