Art. 37 Efficacia 1. Il presente decreto acquista efficacia il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2. Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere efficacia nel processo civile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 febbraio 2011 Il Ministro della giustizia: Alfano Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Brunetta Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 84
Note all'art. 37: - Per il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, si veda nelle note alle premesse.