Art. 37 
 
                              Efficacia 
 
  1. Il presente decreto  acquista  efficacia  il  trentesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 
  2. Dalla data di cui al comma 1, cessano  di  avere  efficacia  nel
processo civile le disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro  della
giustizia 17 luglio 2008. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 21 febbraio 2011 
 
                                  Il Ministro della giustizia: Alfano 
 
Il Ministro per la pubblica amministrazione 
e l'innovazione: Brunetta 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2011 
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 84 
 
          Note all'art. 37: 
              - Per il Decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
          febbraio 2001, n. 123, si veda nelle note alle premesse.