Art. 29
Autorita' di vigilanza del mercato e controlli alle frontiere esterne
1. Le funzioni di autorita' di vigilanza per il controllo della
conformita' dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto
legislativo sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico il
quale si avvale, in particolare, della collaborazione delle Camere di
Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte
dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del
regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Il Ministero della salute svolge le funzioni di autorita' di
vigilanza anche attraverso l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 30, limitatamente agli aspetti di specifica competenza
ed in particolare in merito ai rischi sulla salute connessi alle
proprieta' chimiche dei giocattoli di cui all'allegato II, parte III,
e ai rischi di infezione o malattia connessi a contaminazione
microbiologica di cui all'allegato II, parte V. A tale fine si avvale
del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto
superiore di sanita'.
4. Il Ministero della salute da' immediata notizia al Ministero
dello sviluppo economico dell'adozione di uno dei provvedimenti di
cui al comma 2.
5. Le modalita' di coordinamento delle funzioni di vigilanza
assegnate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero della
salute e delle funzioni di controllo attribuite ad altre
amministrazioni pubbliche sono definite in apposito regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Restano ferme le competenze attribuite al Ministero dell'interno
dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di tutela della sicurezza pubblica, della salvaguardia della
pubblica incolumita' e della prevenzione incendi.
Note all'art. 29:
Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112, (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge n. 15 marzo
1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1998, n. 92, S.O., cosi' recita:
«Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e
dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e
l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e
alla tutela della proprieta' industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile
delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e
della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
in materia di controllo di conformita' dei prodotti e
strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al
comma 1.»
Il testo dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993,
n.580, (Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., cosi' recita:
«Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. Le camere di
commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, funzioni di supporto e di
promozione degli interessi generali delle imprese e delle
economie locali, nonche', fatte salve le competenze
attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato
alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti
locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche
relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio,
singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le
funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni,
nonche' i compiti derivanti da accordi o convenzioni
internazionali, informando la loro azione al principio di
sussidiarieta'.
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma
associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti
relativi a:
a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio
economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della
presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti
alle camere di commercio dalla legge;
b) promozione della semplificazione delle procedure per
l'avvio e lo svolgimento di attivita' economiche;
c) promozione del territorio e delle economie locali al
fine di accrescerne la competitivita', favorendo l'accesso
al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai
consorzi fidi;
d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e
diffusione di informazione economica;
e) supporto all'internazionalizzazione per la
promozione del sistema italiano delle imprese all'estero,
raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero
dello sviluppo economico;
f) promozione dell'innovazione e del trasferimento
tecnologico per le imprese, anche attraverso la
realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e
telematiche;
g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative
per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra
imprese e consumatori e utenti;
h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro
associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
i) promozione di forme di controllo sulla presenza di
clausole inique inserite nei contratti;
l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la
metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine
delle merci;
m) raccolta degli usi e delle consuetudini;
n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e
universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per
l'orientamento al lavoro e alle professioni.
3. Le camere di commercio, nei cui registri delle
imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese,
esercitano le funzioni di cui alle lettera g), h), i) e l)
obbligatoriamente in forma associata.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed
infrastrutture di interesse economico generale a livello
locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con
altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche
associativi, ad enti, a consorzi e a societa'.
5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di
equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in
forma singola o associata, e secondo le disposizioni del
codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme
del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di
commercio sono organismi strumentali dotati di
soggettivita' tributaria. Le camere di commercio possono
attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare
le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie
finalita' istituzionali e del proprio programma di
attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie e
strumentali necessarie.
6. Per la realizzazione di interventi a favore del
sistema delle imprese e dell'economia, le camere di
commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi
di programma ai sensi dell'art. 34 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. La programmazione degli interventi a favore del
sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del
programma pluriennale di attivita' di cui all'art. 11,
comma 1, lettera c), formulata in coerenza con la
programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle
regioni.
8. Le camere di commercio possono costituirsi parte
civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresi',
promuovere l'azione per la repressione della concorrenza
sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.
9. Le camere di commercio e le loro unioni possono
formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello
Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che
comunque interessano le imprese della circoscrizione
territoriale di competenza.»
Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera m) e dell'art.
3, comma1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68,
(Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge n. 31 marzo 2000,
n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001,
n. 71, S.O.cosi' recita:
«Art. 2 (Tutela del bilancio). (Omissis).
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
a) - l) (Omissis);
m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale
o dell'Unione europea.»
«Art. 3 (Collaborazione con organi ed enti nazionali).
- 1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle
proprie competenze in materia economica e finanziaria,
collabora con gli organi costituzionali. La stessa
collaborazione, previe intese con il Comando generale, puo'
essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorita'
indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne
facciano richiesta.»
Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si
vedano le note alle premesse.
Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n.400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogata)».
Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n.300, (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O., cosi' recita:
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di
protezione civile e prevenzione incendi, salve le
specifiche competenze in materia del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi
elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle
confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e
asilo;
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
centrali e periferiche dell'amministrazione, con
particolare riguardo alle politiche del personale
dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo
delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile
1981, n. 121.»