Art. 30
Controlli
1. L'autorita' di vigilanza del mercato effettua la sorveglianza
sulla sicurezza dei giocattoli conformemente agli articoli da 15 a 29
del regolamento (CE) n. 765/2008 ed in particolare, controlla in modo
appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei giocattoli
attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e
di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale
attivita' tengono conto di principi consolidati di valutazione del
rischio, dei reclami e di altre informazioni.
2. L'autorita' di vigilanza del mercato, quando accerta che un
giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle
persone, ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul
territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato.
3. L'autorita' di vigilanza, quando accerta la contemporanea
mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica di cui
all'allegato IV, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la
sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il
richiamo.
4. L'autorita' di vigilanza, quando la documentazione tecnica di
cui all'allegato IV non e' disponibile o e' incompleta, ordina al
fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un
termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo se del
caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale
termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua
circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il
richiamo.
5. L'autorita' di vigilanza, quando accerta la mancanza della
marcatura CE oppure la mancanza o l'incompletezza delle avvertenze di
cui all'articolo 10, ordina al fabbricante o all'importatore di far
cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30
giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione.
Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo
sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne
ordina il ritiro o il richiamo.
6. L'autorita' di vigilanza, quando accerta l'irregolare
apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza
della dichiarazione CE di conformita', ordina al fabbricante o
all'importatore di conformare il giocattolo entro un termine
perentorio non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale
termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua
circolazione sul territorio nazionale.
7. Le misure di cui ai commi da 2 a 6 sono adottate con
provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione
dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile
ricorrere.
8. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2 a 6 sono a
carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove cio' non sia in
tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.
Note all'art. 30:
Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si
vedano le note alle premesse.