Art. 30 
 
 
                              Controlli 
 
  1. L'autorita' di vigilanza del mercato  effettua  la  sorveglianza
sulla sicurezza dei giocattoli conformemente agli articoli da 15 a 29
del regolamento (CE) n. 765/2008 ed in particolare, controlla in modo
appropriato e su scala adeguata  le  caratteristiche  dei  giocattoli
attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e
di  laboratorio,  sulla  base  di  adeguato  campionamento.  In  tale
attivita' tengono conto di principi consolidati  di  valutazione  del
rischio, dei reclami e di altre informazioni. 
  2. L'autorita' di vigilanza del  mercato,  quando  accerta  che  un
giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza  o  la  salute  delle
persone, ne vieta l'immissione sul  mercato  o  la  circolazione  sul
territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato. 
  3.  L'autorita'  di  vigilanza,  quando  accerta  la  contemporanea
mancanza della marcatura CE e della  documentazione  tecnica  di  cui
all'allegato IV, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato  o  la
sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o  il
richiamo. 
  4. L'autorita' di vigilanza, quando la  documentazione  tecnica  di
cui all'allegato IV non e' disponibile o  e'  incompleta,  ordina  al
fabbricante o all'importatore di far cessare  l'infrazione  entro  un
termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo  se  del
caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente  tale
termine, vieta l'immissione del  giocattolo  sul  mercato  o  la  sua
circolazione sul territorio nazionale e ne  ordina  il  ritiro  o  il
richiamo. 
  5. L'autorita' di  vigilanza,  quando  accerta  la  mancanza  della
marcatura CE oppure la mancanza o l'incompletezza delle avvertenze di
cui all'articolo 10, ordina al fabbricante o all'importatore  di  far
cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore  a  30
giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione.
Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione  del  giocattolo
sul mercato o la sua  circolazione  sul  territorio  nazionale  e  ne
ordina il ritiro o il richiamo. 
  6.  L'autorita'   di   vigilanza,   quando   accerta   l'irregolare
apposizione della marcatura CE, oppure la  mancanza  o  incompletezza
della dichiarazione  CE  di  conformita',  ordina  al  fabbricante  o
all'importatore  di  conformare  il  giocattolo  entro   un   termine
perentorio non superiore a trenta giorni.  Decorso  inutilmente  tale
termine, vieta l'immissione del  giocattolo  sul  mercato  o  la  sua
circolazione sul territorio nazionale. 
  7. Le  misure  di  cui  ai  commi  da  2  a  6  sono  adottate  con
provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione
dei mezzi di  impugnativa  e  del  termine  entro  cui  e'  possibile
ricorrere. 
  8. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2  a  6  sono  a
carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove  cio'  non  sia  in
tutto o in parte possibile, a carico dei distributori. 
 
          Note all'art. 30: 
              Per i riferimenti del regolamento  (CE)  n.765/2008  si
          vedano le note alle premesse.