Art. 31
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante
o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli
articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, e' punito con l'arresto fino a un
anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante,
l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti
emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, e' punito con l'arresto
da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della
documentazione tecnica di cui all'allegato IV e' soggetto alla
sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della
marcatura CE e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a
30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa
di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante o all'importatore
che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui
all'articolo 10.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato
ai sensi dell'articolo 30, comma 6, e' soggetto alla sanzione
amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette
a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o
delle avvertenze di cui all'articolo 10 e' soggetto alla sanzione
amministrativa da 1.500 a 10.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,
l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di
cui all'articolo 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500
a 10.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa
di cui al comma 8 si applica anche al rappresentante autorizzato che
non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 3.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono
irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competente.