Art. 32
Aggiornamento
1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli
allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e
modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del
Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Note all'art. 32:
Per i riferimenti della direttiva 2009/48/CE si vedano
le note alle premesse.
Il testo dell'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio
2005, n.11, (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n.
37, cosi' recita:
«Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e
amministrativa). - (Omissis).
5. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma,
della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le
direttive possono essere attuate con regolamento
ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto
amministrativo generale da parte del Ministro con
competenza prevalente per la materia, di concerto con gli
altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono
attuate le successive modifiche e integrazioni delle
direttive.»