Art. 33
Abrogazioni
1. Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, e' abrogato,
ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, e dell'allegato II, parte II,
punto 3, a decorrere dal 20 luglio 2011. L'articolo 2, comma 1, e
l'allegato II, parte II, punto 3, sono abrogati a decorrere dal 20
luglio 2013.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 03/05/2011, n.
101 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 33:
Per i riferimenti del decreto legislativo 27 settembre
1991, n.313 si vedano le note alle premesse.