Art. 34 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Per  un  periodo  transitorio  di  sei  mesi  gli  organismi  di
valutazione   della   conformita'   che   presentano    domanda    di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 e che non sono in  grado  di
fornire un certificato di accreditamento vengono autorizzati  in  via
provvisoria, previo diretto accertamento da parte del Ministero dello
sviluppo economico del possesso dei requisiti di cui all'articolo 21,
con l'obbligo di ottenere l'accreditamento entro 12 mesi  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Gli organismi di valutazione della conformita' che alla data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  siano  gia'  titolari  di
autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n.
313, devono dimostrare, ai fini  dell'autorizzazione  provvisoria  di
cui al comma 1, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21,  ad
esclusione dei requisiti gia' accertati ai fini  del  rilascio  della
precedente autorizzazione. 
 
          Note all'art. 34: 
              Per i riferimenti al decreto legislativo  27  settembre
          1991, n.313 si vedano le note alle premesse.