Art. 34
Norme transitorie e finali
1. Per un periodo transitorio di sei mesi gli organismi di
valutazione della conformita' che presentano domanda di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 e che non sono in grado di
fornire un certificato di accreditamento vengono autorizzati in via
provvisoria, previo diretto accertamento da parte del Ministero dello
sviluppo economico del possesso dei requisiti di cui all'articolo 21,
con l'obbligo di ottenere l'accreditamento entro 12 mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli organismi di valutazione della conformita' che alla data di
entrata in vigore del presente decreto siano gia' titolari di
autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n.
313, devono dimostrare, ai fini dell'autorizzazione provvisoria di
cui al comma 1, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, ad
esclusione dei requisiti gia' accertati ai fini del rilascio della
precedente autorizzazione.
Note all'art. 34:
Per i riferimenti al decreto legislativo 27 settembre
1991, n.313 si vedano le note alle premesse.