Art. 36 
 
 
        Amichevole composizione di controversie ed arbitrato 
 
  1. Il capo dell'ufficio consolare: 
    a)  si  adopera,  se  richiesto   dalle   parti,   per   comporre
amichevolmente le controversie sorte fra cittadini o fra questi e non
cittadini. Se il tentativo di conciliazione  riesce  e  le  parti  ne
fanno  richiesta,  egli  redige  il  processo  verbale  dell'avvenuta
conciliazione. Il processo verbale ha efficacia di scrittura  privata
riconosciuta in giudizio; 
    b) esplica le funzioni di arbitro unico nelle,  controversie  fra
cittadini purche' questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo
equita', ferme restando le eccezioni previste dall'articolo  806  del
codice  di  procedura  civile.  Con   il   deposito   negli   archivi
dell'ufficio, il lodo ha forza esecutiva. Il deposito  ha  luogo  nel
termine perentorio di dieci giorni dalla  sottoscrizione  e  di  esso
deve essere data notizia  alle  parti  ai  sensi  dell'articolo  825,
secondo comma, del codice di procedura civile. Le impugnazioni di cui
agli  articoli  827  e  seguenti,  codice  di  procedura  civile,  si
propongono innanzi alla Corte di Appello di Roma. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Il testo degli art. 806, 825, secondo comma e 827 del
          codice di procedura civile e' il seguente: 
              «Art.  806  (Controversie  arbitrabili).  -  Le   parti
          possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro
          insorte che non abbiano per oggetto diritti  indisponibili,
          salvo espresso divieto di legge. 
              Le controversie di cui possono essere decise da arbitri
          solo se previsto dalla legge  o  nei  contratti  o  accordi
          collettivi di lavoro.». 
              «Art. 825 (Deposito del lodo). - (omissis) 
              - Del deposito e del  provvedimento  del  tribunale  e'
          data  notizia  dalla  cancelleria  alle  parti   nei   modi
          stabiliti dell'articolo 133, secondo comma. 
              (omissis)». 
              «Art.  827  (Mezzi  di  impugnazione).  -  Il  lodo  e'
          soggetto all'impugnazione per nullita', per  revocazione  e
          per opposizione di terzo. 
              I  mezzi   d'impugnazione   possono   essere   proposti
          indipendentemente dal deposito del lodo. 
              Il  lodo  che  decide  parzialmente  il  merito   della
          controversia e' immediatamente impugnabile, ma il lodo  che
          risolve alcune delle questioni insorte  senza  definire  il
          giudizio arbitrale e' impugnabile solo unitamente  al  lodo
          definitivo.». 
              Gli artt. 828-831 completano il Capo V  del  codice  di
          procedura civile (Delle Impugnazioni) e disciplinano i vari
          mezzi d'impugnazione.