Art. 36 Amichevole composizione di controversie ed arbitrato 1. Il capo dell'ufficio consolare: a) si adopera, se richiesto dalle parti, per comporre amichevolmente le controversie sorte fra cittadini o fra questi e non cittadini. Se il tentativo di conciliazione riesce e le parti ne fanno richiesta, egli redige il processo verbale dell'avvenuta conciliazione. Il processo verbale ha efficacia di scrittura privata riconosciuta in giudizio; b) esplica le funzioni di arbitro unico nelle, controversie fra cittadini purche' questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equita', ferme restando le eccezioni previste dall'articolo 806 del codice di procedura civile. Con il deposito negli archivi dell'ufficio, il lodo ha forza esecutiva. Il deposito ha luogo nel termine perentorio di dieci giorni dalla sottoscrizione e di esso deve essere data notizia alle parti ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del codice di procedura civile. Le impugnazioni di cui agli articoli 827 e seguenti, codice di procedura civile, si propongono innanzi alla Corte di Appello di Roma.
Note all'art. 36: - Il testo degli art. 806, 825, secondo comma e 827 del codice di procedura civile e' il seguente: «Art. 806 (Controversie arbitrabili). - Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.». «Art. 825 (Deposito del lodo). - (omissis) - Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma. (omissis)». «Art. 827 (Mezzi di impugnazione). - Il lodo e' soggetto all'impugnazione per nullita', per revocazione e per opposizione di terzo. I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo. Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia e' immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e' impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.». Gli artt. 828-831 completano il Capo V del codice di procedura civile (Delle Impugnazioni) e disciplinano i vari mezzi d'impugnazione.