Art. 38 
 
 
                   Funzioni di polizia giudiziaria 
 
  1.  Il  capo  dell'ufficio  consolare   informa   direttamente   le
competenti autorita' giudiziarie nazionali di  tutte  le  ipotesi  di
reato giunte a  sua  conoscenza  e  suscettibili  di  interessare  la
giustizia italiana e  provvede,  d'iniziativa  o  su  istruzioni,  ai
possibili accertamenti. 
  2. Egli cura, altresi', che sia assicurata dalle  autorita'  locali
la custodia delle persone delle quali sia richiesta l'estradizione e,
ove sia del caso, di quelle ad essa consegnate dai comandanti di navi
mercantili e di aeromobili civili  italiani,  per  reati  commessi  a
bordo.