Art. 40 
 
 
                  Esecuzione di rogatorie consolari 
 
  1. Della data  e  del  luogo  fissati  dall'ufficio  consolare  per
l'esecuzione della rogatoria e' data  tempestiva  comunicazione  alle
parti. 
  2. Le convocazioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione della
rogatoria, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno  o  con  altro  idoneo  sistema  di  comunicazione.  Nella
convocazione sono indicati gli  estremi  della  causa,  la  natura  e
l'oggetto  dell'atto  istruttorio  da   compiersi.   I   termini   di
presentazione non  possono  essere  inferiori  a  trenta  giorni.  Se
l'interessato  non  si  presenta  nei  termini   fissati,   l'ufficio
consolare rinnova la convocazione. Ove  anche  questa  rimanga  senza
effetto,  l'ufficio  consolare  restituisce  gli  atti  all'autorita'
rogante.  In  presenza   di   adeguate   giustificazioni,   il   capo
dell'ufficio  consolare   puo'   disporre   una   terza   ed   ultima
convocazione. 
  3. Copia delle comunicazioni e delle convocazioni e' allegata  agli
atti.