Art. 41 
 
 
              Luogo di compimento degli atti istruttori 
 
  1. Le deposizioni testimoniali e gli altri  atti  istruttori  hanno
luogo, se non e'  altrimenti  richiesto  dalla  natura  dell'atto  da
compiersi, nella sede dell'ufficio. Puo' essere scelta altra sede ove
particolari circostanze lo suggeriscano.