Art. 40 
 
 
                      Trasporto pubblico locale 
 
   1. Al fine  di  garantire  una  integrazione  straordinaria  delle
risorse finanziarie da destinare  al  trasporto  pubblico  locale,  e
congiuntamente al fine di garantire la maggiore  possibile  copertura
finanziaria della spesa per gli ammortizzatori  sociali,  il  Governo
promuove il raggiungimento di un'intesa con le regioni affinche',  in
attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  29,  ultimo
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, l'accordo con le regioni sull'utilizzo
del Fondo sociale europeo per  gli  anni  2009-2010  sia  formalmente
prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata la
regola di riparto del  concorso  finanziario  e  siano  operate,  nel
rispetto delle regole  di  eleggibilita'  e  rendicontabilita'  delle
spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle
regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto. 
  2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al comma 1  nella
quale si prevede l'adempimento da parte delle regioni  in  ordine  al
concorso finanziario cosi' come definito al comma 1, reintegra di 400
milioni di euro per il 2011  i  trasferimenti  alle  regioni  per  il
trasporto pubblico locale. Assicura  altresi'  il  reintegro  per  un
importo fino ad ulteriori 25 milioni di  euro  per  il  2011,  previa
verifica delle minori  risorse  attribuite  alle  regioni  a  statuto
ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma  7,  secondo  periodo,
della citata legge n.  220  del  2010.  Il  reintegro  e'  effettuato
secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo periodo,
della medesima legge n. 220 del 2010. 
  3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del  Patto  di
stabilita' interno ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della  citata
legge  n.  220  del  2010,  limitatamente  all'anno  2011,  le  spese
finanziate con le risorse di cui al comma 29 del  citato  articolo  1
per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo  l'accordo  fra
Governo e regioni del 16 dicembre 2010 nel limite  del  reintegro  di
cui al comma 2. 
 
          Note all'art. 40 : 
              - Si riporta il testo dei commi 7, 29 e 129 dell'art. 1
          della legge 13 dicembre 2010, n.220  recante  «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2011)»: 
              «7. I contratti di servizio per le  regioni  a  statuto
          speciale devono prevedere criteri di efficientamento  e  di
          razionalizzazione  e  sono  stipulati  nei   limiti   degli
          stanziamenti di  bilancio  a  carattere  continuativo  allo
          scopo  autorizzati.  Eventuali  risorse   aggiuntive   sono
          utilizzate in favore  dei  soggetti  di  cui  al  comma  6,
          alinea, secondo periodo, e sulla base dei criteri  previsti
          nelle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma. 
              (Omissis). 
              29. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma
          7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,
          confluita nel Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di 1.000
          milioni di euro  per  l'anno  2011.  Avendo  riguardo  alle
          concrete modalita' con le  quali  le  singole  regioni,  in
          conformita' a quanto stabilito in materia di Fondo  sociale
          europeo con l'accordo tra lo Stato  e  le  regioni  del  12
          febbraio 2009  e  con  l'intesa  sancita  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano l'8  aprile  2009,
          concorrono finanziariamente alle esigenze di cui  al  comma
          30, una quota delle  risorse  di  cui  al  presente  comma,
          stabilita con decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  le  singole
          regioni interessate, puo' essere  attribuita  alle  regioni
          stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale. 
              (Omissis). 
              129. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da
          126 a 128 e' determinato, sia in termini di competenza  sia
          in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e  in
          conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto: 
                a) delle spese per la  sanita',  cui  si  applica  la
          specifica disciplina di settore; 
                b) delle spese per la concessione di crediti; 
                c) delle spese  correnti  e  in  conto  capitale  per
          interventi   cofinanziati   correlati   ai    finanziamenti
          dell'Unione  europea,  con  esclusione   delle   quote   di
          finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
          europea    riconosca    importi    inferiori,     l'importo
          corrispondente alle spese non riconosciute e'  incluso  tra
          le spese del patto di stabilita' interno relativo  all'anno
          in cui e' comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la
          comunicazione sia effettuata nell'ultimo  quadrimestre,  il
          recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo; 
                d)  delle  spese  relative  ai  beni  trasferiti   in
          attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,
          per un importo corrispondente  alle  spese  gia'  sostenute
          dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei  medesimi
          beni, determinato dal decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di cui all'art. 9, comma 3, del citato decreto
          legislativo n. 85 del 2010; 
                e) delle spese concernenti il  conferimento  a  fondi
          immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in  attuazione
          del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
                f) dei pagamenti  effettuati  in  favore  degli  enti
          locali soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui
          residui  passivi   di   parte   corrente,   a   fronte   di
          corrispondenti residui attivi degli enti  locali.  Ai  fini
          del calcolo della media 2007-2009 in termini  di  cassa  si
          assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti
          locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni
          2007 e 2008 corrispondano agli  incassi  in  conto  residui
          attivi degli enti locali; 
                g) delle  spese  concernenti  i  censimenti  previsti
          dall'art. 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010,  n.  122,  nei  limiti   delle   risorse   trasferite
          dall'ISTAT; 
                g-bis) delle spese finanziate con le risorse  di  cui
          ai commi 6, 7 e 38. L'esclusione  delle  spese  di  cui  al
          comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro».