Art. 27 
 
Regime  fiscale  di  vantaggio  per   l'imprenditoria   giovanile   e
                       lavoratori in mobilita' 
 
  1. Per favorire la  costituzione  di  nuove  imprese  da  parte  di
giovani ovvero di coloro  che  perdono  il  lavoro  e,  inoltre,  per
favorire  la  costituzione  di  nuove  imprese,  gli  attuali  regimi
forfettari  sono  riformati  e  concentrati  in  funzione  di  questi
obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime
di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita'
e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente  alle  persone
fisiche:  a)  che  intraprendono  un'attivita'  d'impresa,   arte   o
professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre
2007.  L'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sui  redditi   e   delle
addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo
1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento. 
  2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che: 
    a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni  precedenti
l'inizio dell'attivita' di  cui  al  comma  1,  attivita'  artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; 
    b) l'attivita' da esercitare non  costituisca,  in  nessun  modo,
mera prosecuzione di altra  attivita'  precedentemente  svolta  sotto
forma di lavoro  dipendente  o  autonomo,  escluso  il  caso  in  cui
l'attivita' precedentemente svolta consista nel  periodo  di  pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; 
    c) qualora venga  proseguita  un'attivita'  d'impresa  svolta  in
precedenza  da  altro  soggetto,  l'ammontare  dei  relativi  ricavi,
realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di  riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro. 
  3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui  al  comma  1,
pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  non  possono  beneficiare  del
regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne  fuoriescono,
fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni,  i  documenti  ricevuti  ed  emessi  e,  se
prescritti, gli obblighi di  fatturazione  e  di  certificazione  dei
corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di  registrazione  e  di
tenuta delle scritture contabili, rilevanti  ai  fini  delle  imposte
dirette  e  dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   nonche'   dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti  ai  fini  dell'IVA
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,
n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi'  esenti
dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui  al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  4. Il regime  di  cui  al  comma  3  cessa  di  avere  applicazione
dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della  condizioni
di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie  indicate
al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare  per  l'applicazione
del regime contabile  ordinario.  L'opzione,  valida  per  almeno  un
triennio,  e'  comunicata  con  la  prima  dichiarazione  annuale  da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il  periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per
ciascun  anno  successivo,  fino  a  quando   permane   la   concreta
applicazione della scelta operata. 
  6. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione  dei
commi precedenti. 
  7. Il primo e il secondo periodo  del  comma  117  dell'articolo  1
della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  sono  soppressi.  Al  terzo
periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  del
periodo precedente," sono soppresse.