Art. 29 
 
           Liberalizzazione del collocamento e dei servizi 
 
  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,
e' sostituito dal seguente: 
    "Art.  6  (Regimi  particolari  di  autorizzazione)  -  1.   Sono
autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione: 
      a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,  statali
e  paritari,a  condizione  che  rendano  pubblici   e   gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri
studenti all'ultimo anno di  corso  e  fino  ad  almeno  dodici  mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; 
      b)  le  universita',  pubbliche  e  private,   e   i   consorzi
universitari, a  condizione  che  rendano  pubblici  e  gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri
studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici  mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; 
      c) i comuni, singoli o associati nelle forme  delle  unioni  di
comuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio; 
      d) le associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  anche  per
il tramite  delle  associazioni  territoriali  e  delle  societa'  di
servizi controllate; 
      e) i patronati, gli enti bilaterali  e  le  associazioni  senza
fini  di  lucro  che  hanno  per  oggetto  la  tutela   del   lavoro,
l'assistenza e la  promozione  delle  attivita'  imprenditoriali,  la
progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e  di  alternanza,
la tutela della disabilita'; 
      f) i gestori di siti internet  a  condizione  che  svolgano  la
predetta attivita' senza finalita' di lucro e  che  rendano  pubblici
sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante; 
    2. L'ordine nazionale dei consulenti  del  lavoro  puo'  chiedere
l'iscrizione  all'albo  di  cui  all'articolo  4  di   una   apposita
fondazione o di  altro  soggetto  giuridico  dotato  di  personalita'
giuridica  costituito  nell'ambito  del   consiglio   nazionale   dei
consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a  livello  nazionale  di
attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto
dei requisiti di  cui  alle  lettere  c),  d),  e),  f),  g)  di  cui
all'articolo 5, comma 1. 
    3. Ferme restando le normative regionali  vigenti  per  specifici
regimi di autorizzazione su  base  regionale,  l'autorizzazione  allo
svolgimento della attivita' di intermediazione per i soggetti di  cui
ai commi che precedono  e'  subordinata  alla  interconnessione  alla
borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del  portale  clic
lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro  e
delle politiche  sociali  di  ogni  informazione  utile  relativa  al
monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del
mercato del lavoro. 
    4. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali   definisce   con   proprio   decreto   le    modalita'    di
interconnessione dei soggetti di cui  al  comma  3  al  portale  clic
lavoro che  costituisce  la  borsa  continua  nazionale  del  lavoro,
nonche' le modalita' della loro iscrizione in  una  apposita  sezione
dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei
dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro  12000,
nonche' alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma  1,
con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di intermediazione. 
    5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite  nell'elenco  di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica.". 
  2. E' istituita  presso  il  Ministero  della  giustizia  una  Alta
Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei
servizi. Ai componenti della  Commissione  non  spettano  compensi  o
indennita'. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede  a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel  bilancio
del Ministero della giustizia 
  3. L'Alta Commissione di cui al comma  2  e'  composta  da  esperti
nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.
Dell'Alta Commissione devono fare  parte  esperti  della  Commissione
europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale. 
  4. L'alta Commissione termina i  propri  lavori  entro  centottanta
giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.