Art. 31 
 
Interventi per favorire l'afflusso di capitale di  rischio  verso  le
                            nuove imprese 
 
  1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e  sostenere  i
processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo  strumento  dei
fondi  comuni  di  investimento,  secondo  le  linee  indicate  dalla
Commissione europea nella comunicazione "Europe 2020" sono emanate le
seguenti disposizioni. 
  2. Sono definiti "Fondi per  il  Venture  Capital"  (FVC)  i  fondi
comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei
capitali  raccolti  in   societa'   non   quotate   nella   fase   di
sperimentazione   (seed   financing),   di   costituzione   (start-up
financing), di avvio  dell'attivita'  (early-stage  financing)  o  di
sviluppo del prodotto (expansion financing). 
  3. Le societa' destinatarie dei FVC devono avere, tra  l'altro,  le
seguenti caratteristiche: 
    a) non essere quotate; 
    b)  avere  sede  legale  nel  territorio  di  uno  Stato   Membro
dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio
Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia  un  accordo
che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali; 
    c)  essere  detenute,  direttamente  o  indirettamente,  in   via
prevalente da persone fisiche; 
    d) essere soggette  all'imposta  sul  reddito  delle  societa'  o
analoga  imposta  prevista  dalla  legislazione   locale   senza   la
possibilita' di esserne esentate totalmente o parzialmente; 
    e) essere societa' esercenti attivita' di impresa da non piu'  di
36 mesi; 
    f) avere un fatturato, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima  dell'investimento  del  FVC,  non  superiore  ai  50
milioni di euro. 
  4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla  lettera
g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC. 
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare  sono  stabilite,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare  le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso  del  mancato
rispetto delle suddette condizioni. 
  6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del
comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea
secondo le procedure previste dall'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.