Art. 36 
 
        Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A. 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  e'  istituita,  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e con sede in Roma,  l'Agenzia  per  le  infrastrutture
stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di  vigilanza  e  di
controllo   sull'Agenzia   e'   esercitato   dal    Ministro    delle
infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita'  di  cui  al
comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e' esercitato,  quanto
ai profili finanziari, di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze. L'incarico di direttore generale,  nonche'  quello  di
componente  del  comitato  direttivo  e  del  collegio  dei  revisori
dell'Agenzia ha la durata di tre anni. 
  2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge  i  seguenti
compiti e attivita' ferme  restando  le  competenze  e  le  procedure
previste a legislazione vigente per l'approvazione  di  contratti  di
programma nonche' di atti convenzionali e di  regolazione  tariffaria
nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili  agli
specifici scopi: 
    a) proposta di programmazione della costruzione di  nuove  strade
statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero
in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che  non  comporti
effetti negativi sulla finanza  pubblica,  nonche',  subordinatamente
alla medesima condizione, di  affidamento  diretto  a  tale  societa'
della  concessione  di  gestione  di  autostrade  per  le  quali   la
concessione sia in scadenza ovvero revocata; 
    b) quale amministrazione concedente: 
      1)  selezione  dei  concessionari   autostradali   e   relativa
aggiudicazione; 
      2)  vigilanza  e  controllo  sui  concessionari   autostradali,
inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione  delle
opere date  in  concessione  e  il  controllo  della  gestione  delle
autostrade il cui esercizio e' dato in concessione; 
      3) affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione  di  cui
alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o  revocate,  per  la
gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e
gestione di nuove  autostrade,  con  convenzione  da  approvarsi  con
decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
      4) si avvale, nell'espletamento delle proprie  funzioni,  delle
societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a,  Autostrade  del
Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e  Concessioni
Autostradali Piemontesi  s.p.a.,  relativamente  alle  infrastrutture
autostradali, assentite o da assentire in concessione,  di  rilevanza
regionale; 
    c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la  rete
stradale ed autostradale  di  interesse  nazionale,  che  equivale  a
dichiarazione   di   pubblica   utilita'   ed   urgenza    ai    fini
dell'applicazione  delle  leggi  in  materia  di  espropriazione  per
pubblica utilita'; 
    d) proposta di programmazione del  progressivo  miglioramento  ed
adeguamento della rete delle strade  e  delle  autostrade  statali  e
della relativa segnaletica; 
    e) proposta in ordine alla regolazione  e  variazioni  tariffarie
per le concessioni autostradali; 
    f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela
del patrimonio delle strade e delle autostrade  statali,  nonche'  la
tutela del traffico e della  segnaletica;  adozione  i  provvedimenti
ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle  strade
ed  autostrade  medesime;  esercizio,  per  le  strade   statali   ed
autostrade ad essa affidate, dei diritti  ed  dei  poteri  attribuiti
all'ente proprietario; 
    g)  effettuazione  e   partecipazione   a   studi,   ricerche   e
sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e circolazione; 
    h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni  per
conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite
delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi  di  finanza
pubblica, esclusivamente a: 
    a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a
pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di  subentro  ai
sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone  tutte  le
entrate relative al loro utilizzo,  nonche'  alla  loro  manutenzione
ordinaria e straordinaria; 
    b) realizzare il progressivo miglioramento ed  adeguamento  della
rete delle  strade  e  delle  autostrade  statali  e  della  relativa
segnaletica; 
    c)  curare  l'acquisto,  la  costruzione,  la  conservazione,  il
miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al
servizio delle strade e delle autostrade statali; 
    d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui  al
comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495; 
  4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra  ad
Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere
alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti  gli  atti
convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i  concessionari
di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad  Anas  s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque  ripetuto,
con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1. 
  5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di  cui  al  comma  2,
l'Agenzia  esercita  ogni  competenza  gia'  attribuita  in   materia
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali  e  ad
altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello
Stato, i quali sono conseguentemente soppressi  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici  soppressi  con  rapporto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  e'  trasferito  all'Agenzia,
per formarne il relativo ruolo organico.  All'Agenzia  sono  altresi'
trasferite le risorse finanziarie  previste  per  detto  personale  a
legislazione vigente nello stato di previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture, nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020,
della legge 296 del 2006, gia' finalizzate, in via prioritaria,  alla
vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze
di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al  personale
trasferito  si  applica  la  disciplina  dei   contratti   collettivi
nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e  dell'Area  I   della
dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento  economico
fondamentale  ed  accessorio,  limitatamente  alle   voci   fisse   e
continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento,  nonche'
l'inquadramento  previdenziale.  Nel  caso   in   cui   il   predetto
trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam  riassorbibile
con  i  successivi  miglioramenti  economici   a   qualsiasi   titolo
conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro
per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  si  procede  alla
individuazione delle unita' di personale da trasferire all'Agenzia  e
alla riduzione delle dotazioni  organiche  e  delle  strutture  delle
amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo  stesso
decreto e' stabilita un'apposita tabella  di  corrispondenza  tra  le
qualifiche  e  le  posizioni  economiche  del   personale   assegnato
all'Agenzia. 
  6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo  schema  di  convenzione
che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma  1
sottoscrive  con  Anas  s.p.a.  in   funzione   delle   modificazioni
conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al
Ministero dell'economia e delle finanze, o a  societa'  dallo  stesso
controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in
societa' regionali, nonche' in Stretto di Messina s.p.a.. 
  8. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto  di  Anas
s.p.a., nonche' dalle disposizioni in materia  contenute  nel  codice
civile, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  si
provvede alla  nomina  di  un  amministratore  unico  della  suddetta
societa',  al  quale  sono  conferiti   i   piu'   ampi   poteri   di
amministrazione  ordinaria  e  straordinaria  ivi  incluse  tutte  le
attivita' occorrenti  per  la  individuazione  delle  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali  di  Anas  s.p.a.  che  confluiscono,   a
decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui  al  comma  1.  Il
consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla  data
di adozione del citato decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma  integra  gli
estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del
codice civile e non comporta, pertanto,  il  diritto  dei  componenti
revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
  9. L'amministratore unico provvede altresi'  alla  riorganizzazione
delle residue risorse di Anas s.p.a. nonche' alla predisposizione del
nuovo statuto della societa'  che,  entro  il  1°  gennaio  2012,  e'
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  Entro
30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello  statuto,
viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione  del
consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede
i requisiti necessari per stabilire forme di  controllo  analogo  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti sulla societa', al fine di  assicurare
la funzione di organo in house dell'amministrazione. 
  10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' abrogato.