Art. 38 
 
Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale 
 
  1. Al fine di  realizzare  una  maggiore  economicita'  dell'azione
amministrativa e favorire la piena  operativita'  e  trasparenza  dei
pagamenti,   nonche'   deflazionare   il   contenzioso   in   materia
previdenziale,  di  contenere  la  durata  dei  processi  in  materia
previdenziale,  nei  termini  di  durata  ragionevole  dei  processi,
previsti ai sensi della Convenzione europea per la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai  sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848: 
    a) i processi  in  materia  previdenziale  nei  quali  sia  parte
l'INPS, pendenti nel  primo  grado  di  giudizio  alla  data  del  31
dicembre 2010,  per  i  quali,  a  tale  data,  non  sia  intervenuta
sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro  500,00,  si
estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa  economica  a
favore del ricorrente. L'estinzione e'  dichiarata  con  decreto  dal
giudice, anche d'ufficio.  Per  le  spese  del  processo  si  applica
l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile." 
    b) Al codice di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) dopo l'articolo 445 e' inserito il seguente: 
        "Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).
Nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita'  civile,
sordita' civile, handicap  e  disabilita',  nonche'  di  pensione  di
inabilita' e di assegno di invalidita', disciplinati dalla  legge  12
giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per  il
riconoscimento dei propri diritti presenta  con  ricorso  al  giudice
competente ai sensi dell'articolo 442 codice  di  procedura  civile.,
presso il  Tribunale  del  capoluogo  di  provincia  in  cui  risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica  preventiva
delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta  valere.  Il
giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice  di  procedura
civile, in quanto compatibile nonche' secondo le previsioni  inerenti
all'accertamento peritale di cui all'articolo 10,  comma  6-bis,  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  e  all'articolo
195. 
        L'espletamento    dell'accertamento    tecnico     preventivo
costituisce condizione di procedibilita'  della  domanda  di  cui  al
primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto  a
pena di decadenza o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la
prima udienza. Il  giudice  ove  rilevi  che  l'accertamento  tecnico
preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e'
concluso, assegna alle parti il termine di  quindici  giorni  per  la
presentazione  dell'  istanza  di  accertamento  tecnico  ovvero   di
completamento dello stesso. 
        La  richiesta  di  espletamento   dell'accertamento   tecnico
interrompe la prescrizione. 
        Il  giudice,  terminate  le  operazioni  di  consulenza,  con
decreto comunicato  alle  parti,  fissa  un  termine  perentorio  non
superiore  a  trenta  giorni,  entro  il  quale  le  medesime  devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se  intendono
contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 
        In assenza di contestazione, il giudice, se  non  procede  ai
sensi dell'articolo 196 con decreto pronunciato fuori  udienza  entro
trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto   dal   comma
precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo  le
risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico
dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne'
modificabile, e' notificato agli  enti  competenti,  che  provvedono,
subordinatamente alla  verifica  di  tutti  gli  ulteriori  requisiti
previsti  dalla  normativa  vigente,  al  pagamento  delle   relative
prestazioni, entro 120 giorni. 
        Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato  di
contestare le conclusioni del consulente  tecnico  dell'ufficio  deve
depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di
dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a  pena
di inammissibilita', i motivi della contestazione. 
        Le  sentenze  pronunciate  nei  giudizi  di  cui   al   comma
precedente sono inappellabili."; 
      2) all'articolo 152 delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie,  e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «A tale fine  la  parte  ricorrente,  a
pena di inammissibilita' di ricorso, formula  apposita  dichiarazione
del valore della prestazione  dedotta  in  giudizio,  quantificandone
l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. »; 
    c) all'articolo 35 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
dopo il comma 35-quater, e' aggiunto il seguente: "35-quinquies.  Gli
enti previdenziali provvedono  al  pagamento  delle  somme  dovute  a
titolo  di  spese,  competenze  e  altri  compensi  in   favore   dei
procuratori   legalmente   costituiti    esclusivamente    attraverso
l'accredito delle medesime sul conto corrente  degli  stessi.  A  tal
fine il procuratore della parte e' tenuto a  formulare  richiesta  di
pagamento delle somme di cui al  periodo  precedente  alla  struttura
territoriale  dell'Ente  competente  alla   liquidazione,   a   mezzo
raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   o   posta   elettronica
certificata, comunicando  contestualmente  gli  estremi  del  proprio
conto corrente bancario e non puo' procedere alla  notificazione  del
titolo esecutivo ed  alla  promozione  di  azioni  esecutive  per  il
recupero  delle  medesime  somme  se  non  decorsi  120  giorni   dal
ricevimento di tale comunicazione."; 
    d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1970  n.
639,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
      1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le
decadenze previste dai commi che precedono si  applicano  anche  alle
azioni giudiziarie aventi ad  oggetto  l'adempimento  di  prestazioni
riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori  del  credito.
In tal caso  il  termine  di  decadenza  decorre  dal  riconoscimento
parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte."; 
      2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: 
        "47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei  arretrati,
ancorche' non liquidati e dovuti a seguito  di  pronunzia  giudiziale
dichiarativa del relativo  diritto,  dei  trattamenti  pensionistici,
nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88,  o  delle  relative  differenze  dovute  a
seguito di riliquidazioni.". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera  b),  numero  1),  si
applicano dal 1° gennaio 2012. 
  3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
1, lettera b), numero 2), e per  i  giudizi  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa  al
valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio. 
        4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera  c)  e  d),  si
applicano anche ai giudizi pendenti  in  primo  grado  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, all'allegato A del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'
soppressa la voce n. 2529. 
  5. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo  12
e' inserito il seguente: 
    "12-bis. (Notifica  mediante  pubblicazione  telematica)  1.  Con
riferimento alle giornate di occupazione successive  al  31  dicembre
2010, dichiarate dai  datori  di  lavoro  e  comunicate  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi  dell'articolo  6,
commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto  1993,  n.375,  per
gli operai  agricoli  a  tempo  determinato,  per  i  compartecipanti
familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi  annuali  di
cui  all'articolo  12  sono  notificati  ai  lavoratori   interessati
mediante pubblicazione telematica effettuata  dall'INPS  nel  proprio
sito internet entro il mese di  marzo  dell'anno  successivo  secondo
specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso. ". 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo
9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510, convertito, con
modificazioni, dalla legge  28  novembre  1996,  n.608.  In  caso  di
riconoscimento  o   di   disconoscimento   di   giornate   lavorative
intervenuti dopo  la  compilazione  e  la  pubblicazione  dell'elenco
nominativo annuale,  l'INPS  provvede  alla  notifica  ai  lavoratori
interessati mediante la pubblicazione, con le  modalita'  telematiche
previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.  Agli
eventuali maggiori compiti  previsti  dal  presente  comma  a  carico
dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  7. All'articolo 10, comma 6 - bis del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005,  n.  248,  le  parole  da:  "formulata"  a:  "competente  "sono
sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal  giudice,  il
quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle
operazioni peritali, anche in via telematica, apposita  comunicazione
al direttore della sede provinciale  dell'INPS  competente  o  a  suo
delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena di nullita', il
riscontro di ricevuta della predetta  comunicazione.  L'eccezione  di
nullita' e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico  legale
dell'ente e' autorizzato a partecipare alle  operazioni  peritali  in
deroga al comma primo  dell'articolo  201  del  codice  di  procedura
civile".