Art. 27 
 
 
                    Comunicazioni e impugnazioni 
 
  1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei
beni sequestrati, la revoca  del  sequestro  ovvero  la  restituzione
della cauzione o la liberazione delle garanzie o  la  confisca  della
cauzione o  la  esecuzione  sui  beni  costituiti  in  garanzia  sono
comunicati senza indugio al procuratore generale presso la  corte  di
appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. 
  2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si  applicano  le
disposizioni  previste  dall'articolo   10.   I   provvedimenti   che
dispongono la  confisca  dei  beni  sequestrati,  la  confisca  della
cauzione o l'esecuzione sui beni  costituiti  in  garanzia  diventano
esecutivi con la definitivita' delle relative pronunce. 
  3. I provvedimenti del  tribunale  che  dispongono  la  revoca  del
sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle
parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda
la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte  entro
dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie  la  richiesta,  il
provvedimento diventa esecutivo;  altrimenti  la  esecutivita'  resta
sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta
pronuncia definitiva in ordine al sequestro.  Il  provvedimento  che,
accogliendo   la   richiesta   del   pubblico   ministero,   sospende
l'esecutivita' puo' essere in ogni momento revocato dal  giudice  che
procede. 
  4. In caso  di  impugnazione,  il  cancelliere  presso  il  giudice
investito del gravame da'  immediata  notizia  al  tribunale  che  ha
emesso il provvedimento della definitivita' della pronuncia. 
  5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e  comunque  quando
il  pubblico  ministero  lo  autorizza,  gli  esiti  delle   indagini
patrimoniali  sono  trasmessi  al  competente   nucleo   di   polizia
tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali. 
  6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia
se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei  mesi  dal
deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2.