Art. 30 
 
                     Cooperazione transnazionale 
 
  1. Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i siti di stoccaggio o
i complessi di stoccaggio ubicati in  contesto  transfrontaliero,  il
Ministero dello sviluppo  economico  ed  il  Ministero  dell'ambiente
adempiono  le  disposizioni  del  presente  decreto  e  delle   altre
normative comunitarie applicabili, ovvero promuovono  la  stipula  di
accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea.