Art. 32 
 
           Comunicazione dei dati alla Commissione europea 
 
  1. Ogni tre anni il Ministero dello sviluppo economico, sentiti  il
Ministero dell'ambiente ed il  Comitato,  presenta  alla  Commissione
europea una relazione sull'attuazione del presente decreto,  compresi
i dati del registro di cui all'articolo 5, comma 1. 
  2. La prima relazione e' trasmessa alla Commissione  europea  entro
il 30 giugno 2011 sulla base di uno schema predisposto  dalla  stessa
Commissione europea.