Art. 20 
 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.