Art. 27 
 
                      Disciplina del subappalto 
 
  1. Le  stazioni  appaltanti  possono  chiedere  ai  concorrenti  di
subappaltare a  terzi  una  quota  del  contratto  qualora  risultino
aggiudicatari, utilizzando procedure  competitive.  A  tale  fine  e'
considerato subappalto qualsiasi contratto a titolo oneroso stipulato
per iscritto tra un  aggiudicatario  di  un  appalto  e  uno  o  piu'
operatori economici, al fine di eseguire il  contratto  e  avente  ad
oggetto l'esecuzione  di  lavori,  la  fornitura  di  prodotti  o  la
prestazione di servizi. 
  2. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto  ai  sensi
del  presente  articolo  non  puo'  formare  oggetto   di   ulteriore
subappalto. 
  3. Ai fini dell'applicazione del comma 1,  la  stazione  appaltante
stabilisce, nel bando di gara o  nell'invito,  la  quota  di  lavori,
forniture  o  servizi  compresi  nel  contratto  per  i  quali  viene
richiesto il subappalto  sotto  forma  di  una  forcella  di  valori,
compresi tra una percentuale minima e massima. La percentuale massima
non puo' superare il trenta per cento del valore  dell'appalto.  Tale
forcella tiene conto dell'oggetto e del valore del contratto  nonche'
della natura del settore industriale interessato, compresi il livello
di competitivita' su quel mercato e le pertinenti capacita'  tecniche
della base industriale. 
  4. La stazione appaltante  chiede  agli  offerenti  di  specificare
nelle loro offerte quale parte o quali parti delle  stesse  intendono
subappaltare per soddisfare i requisiti di cui al comma 3. 
  5. La quota di lavori, servizi o forniture inclusa  nella  forcella
di cui al comma 3 che la stazione appaltante chiede  di  subappaltare
e' affidata dall'aggiudicatario in conformita' alle  disposizioni  in
materia di pubblicita' e di selezione dei subappaltatori di cui  agli
articoli 29 e 30. 
  6. L'aggiudicatario non e' tenuto a subappaltare qualora  dimostri,
con  soddisfazione  della  stazione  appaltante,  che   nessuno   dei
concorrenti partecipanti alla gara di subappalto,  o  le  offerte  da
essi  proposte,  soddisfano  i  criteri   indicati   nell'avviso   di
subappalto  e  che  cio'  impedirebbe  quindi  all'aggiudicatario  di
soddisfare i requisiti stabiliti nel contratto principale. 
  7. Le  stazioni  appaltanti  possono  respingere  i  subappaltatori
selezionati dall'aggiudicatario. Tale esclusione si  basa  unicamente
sui criteri applicati alla selezione degli offerenti per il contratto
principale. In caso di rigetto  di  un  subappaltatore,  la  stazione
appaltante  fornisce  apposita  motivazione  scritta,  indicando   le
ragioni per cui ritiene che il subappaltatore non soddisfa i criteri. 
  8.  Permane  in  ogni  caso   impregiudicata   la   responsabilita'
dell'aggiudicatario sull'esecuzione del contratto. 
  9. Per quanto non disposto dal presente capo, al subappalto di  cui
al  comma  1  si  applicano,  ove  compatibili  e  non  derogate,  le
previsioni dell'articolo 118 del codice. 
  10. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1,  ovvero  oltre  la
quota prevista al comma 3, e' facolta' dell'aggiudicatario  ricorrere
al subappalto secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  118  del
codice. 
  11. I regolamenti di cui all'articolo 4, ognuno  per  la  parte  di
rispettiva competenza, stabiliscono le modalita'  per  l'assegnazione
di subappalti di cui al comma 1, da parte dell'aggiudicatario,  sulla
base di un accordo quadro. Tali subappalti  sono  assegnati  entro  i
limiti delle condizioni stabilite nell'accordo quadro.  Essi  possono
essere aggiudicati solamente agli operatori economici che hanno fatto
parte   dell'accordo   quadro    fin    dall'inizio.    Al    momento
dell'aggiudicazione del contratto,  le  parti  propongono,  sempre  e
comunque, condizioni coerenti con quelle dell'accordo quadro. 
  12. La durata di un accordo quadro non puo' superare i sette  anni,
salvo in casi eccezionali, determinati tenendo conto  della  prevista
durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o  sistema  fornito  e
delle difficolta' tecniche che possono essere causate dal cambiamento
di fornitore. 
  13. Non si puo' ricorrere agli accordi quadro in modo  improprio  o
in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per il testo dell'articolo  118  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note all'art. 8.