Art. 28 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ai fini dell'articolo 27, non si considerano  terzi  le  imprese
che si sono raggruppate per ottenere  l'aggiudicazione  dell'appalto,
ne' le imprese ad  esse  collegate.  L'offerente  include  nella  sua
candidatura l'elenco completo di tali imprese. L'elenco e' aggiornato
a seguito di qualsiasi modifica intervenuta nelle  relazioni  tra  le
imprese. 
  2. Ai medesimi fini, per impresa  collegata  si  intende  qualsiasi
impresa su  cui  l'aggiudicatario  puo'  esercitare,  direttamente  o
indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa  che  puo'
esercitare un'influenza dominante  sull'aggiudicatario  o  che,  come
l'aggiudicatario, e' soggetta  all'influenza  dominante  di  un'altra
impresa per motivi attinenti  alla  proprieta',  alla  partecipazione
finanziaria  o  alle  norme  che   disciplinano   l'impresa   stessa.
L'influenza  dominante  e'  presunta  quando  l'impresa   si   trova,
direttamente o indirettamente, in una delle seguenti  situazioni  nei
confronti di un'altra impresa: 
    a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; 
    b)   controlla   una   maggioranza   dei   voti   connessi   alle
partecipazioni al capitale dell'impresa oppure  puo'  designare  piu'
della meta' dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o
di vigilanza dell'impresa.