Art. 29 
 
               Disposizioni in materia di pubblicita' 
 
  1.  Quando  un  aggiudicatario  assegna  un  subappalto  ai   sensi
dell'articolo 27, comma 1, deve rendere nota  la  propria  intenzione
mediante un avviso. 
  2. Gli avvisi di subappalto devono contenere le informazioni di cui
all'allegato IV e ogni altra informazione utile. 
  3. Gli avvisi di subappalto sono redatti in conformita' ai  modelli
di formulari adottati dalla Commissione europea secondo la  procedura
consultiva di cui  all'articolo  67,  paragrafo  2,  della  direttiva
2009/81/CE. 
  4.  L'aggiudicatario  trasmette  gli  avvisi  di  subappalto   alla
Commissione europea per la  pubblicazione,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 66, commi da 1 a 6, del codice. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Per i riferimenti alla direttiva 2009/81/CE, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 66, commi da 1 a 6, del citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' recita: 
              "Art. 66 (Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei
          bandi).  (artt.  36  e  37,  direttiva  2004/18;  art.   44
          direttiva 2004/17; art. 8, D.Lgs.  n.  157/1995;  art.  11,
          D.Lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, D.P.R. n. 554/1999).  -
          1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i  bandi
          alla Commissione per via elettronica secondo il  formato  e
          le modalita' di  trasmissione  precisate  nell'allegato  X,
          punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso  della
          procedura urgente di cui all'articolo  70,  comma  11,  gli
          avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per
          via elettronica  secondo  il  formato  e  le  modalita'  di
          trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3. 
              2. Gli avvisi e i  bandi  sono  pubblicati  secondo  le
          caratteristiche   tecniche   di   pubblicazione    indicate
          nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b). 
              3. Gli avvisi e i bandi redatti  e  trasmessi  per  via
          elettronica  secondo  il  formato   e   le   modalita'   di
          trasmissione  precisate  nell'allegato  X,  punto  3,  sono
          pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. 
              4.  Gli  avvisi  e  i  bandi  non  trasmessi  per   via
          elettronica  secondo  il  formato   e   le   modalita'   di
          trasmissione  precisate  nell'allegato  X,  punto  3,  sono
          pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel  caso
          di procedura urgente di  cui  all'articolo  70,  comma  11,
          entro cinque giorni dal loro invio. 
              5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per  esteso  in
          una delle lingue ufficiali  della  Comunita'  scelta  dalle
          stazioni appaltanti; il testo  pubblicato  in  tale  lingua
          originale e' l'unico facente fede. Le  stazioni  appaltanti
          italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le  norme
          vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in  materia  di
          bilinguismo.  Una  sintesi  degli  elementi  importanti  di
          ciascun  bando,  indicati  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione,
          e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 
              6. Le spese per la pubblicazione  degli  avvisi  e  dei
          bandi da  parte  della  Commissione  sono  a  carico  della
          Comunita'.". 
              (Omissis).