Art. 30 Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori 1. L'aggiudicatario agisce in modo trasparente e tratta tutti i potenziali subappaltatori in modo equo e non discriminatorio. 2. Nell'avviso di subappalto, l'aggiudicatario indica i criteri di selezione qualitativa prescritti dalla stazione appaltante, nonche' ogni altro criterio che intenda applicare per la selezione qualitativa dei subappaltatori. Tutti questi criteri sono obiettivi, non discriminatori e coerenti con i criteri applicati dalla stazione appaltante per la selezione degli offerenti per il contratto principale. Le capacita' richieste devono essere direttamente connesse all'oggetto del subappalto ed i livelli di capacita' richiesti devono essere commisurati con il medesimo.