Art. 30 
 
         Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori 
 
  1. L'aggiudicatario agisce in modo trasparente  e  tratta  tutti  i
potenziali subappaltatori in modo equo e non discriminatorio. 
  2. Nell'avviso di subappalto, l'aggiudicatario indica i criteri  di
selezione qualitativa prescritti dalla stazione  appaltante,  nonche'
ogni  altro  criterio  che  intenda  applicare   per   la   selezione
qualitativa dei subappaltatori. Tutti questi criteri sono  obiettivi,
non discriminatori e coerenti con i criteri applicati dalla  stazione
appaltante  per  la  selezione  degli  offerenti  per  il   contratto
principale.  Le  capacita'  richieste  devono   essere   direttamente
connesse  all'oggetto  del  subappalto  ed  i  livelli  di  capacita'
richiesti devono essere commisurati con il medesimo.