Art. 28 
 
 
     Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari 
 
  1.Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari  finanziari
se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di  un  contratto
di assicurazione sulla vita  sono  tenuti  a  sottoporre  al  cliente
almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.