Art. 34 
 
 
            Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto 
 
  1.  Gli  intermediari  che  distribuiscono   servizi   e   prodotti
assicurativi  del  ramo  assicurativo  di   danni   derivanti   dalla
circolazione  di  veicoli  e  natanti  sono   tenuti,   prima   della
sottoscrizione  del  contratto,  a  informare  il  cliente,  in  modo
corretto, trasparente ed  esaustivo,  sulla  tariffa  e  sulle  altre
condizioni contrattuali proposte  da  almeno  tre  diverse  compagnie
assicurative non appartenenti a medesimi  gruppi,  anche  avvalendosi
delle informazioni  obbligatoriamente  pubblicate  dalle  imprese  di
assicurazione sui propri siti internet. 
  2. Il contratto stipulato senza la  dichiarazione  del  cliente  di
aver ricevuto le informazioni  di  cui  al  comma  1  e'  affetto  da
nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato. 
  3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma  1  comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico  della  compagnia  che  ha
conferito il mandato all'agente, che risponde in solido  con  questo,
in una misura non inferiore a euro 50.000  e  non  superiore  a  euro
100.000.