Art. 35 
 
 
Misure per la  tempestivita'  dei  pagamenti,  per  l'estinzione  dei
debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche'  disposizioni
                    in materia di tesoreria unica 
 
  1. Al fine di  accelerare  il  pagamento  dei  crediti  commerciali
esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione  di  servizi  e
forniture, certi, liquidi  ed  esigibili,  corrispondente  a  residui
passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure: 
  a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti
di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo  27  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente  degli
importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante
riassegnazione, previo  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e  compensazioni  di
crediti di imposta, esistenti presso la  contabilita'  speciale  1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte
con utilizzo delle somme di cui  al  periodo  precedente  non  devono
comportare,   secondo   i   criteri   di   contabilita'    nazionale,
peggioramento    dell'indebitamento     netto     delle     pubbliche
amministrazioni; 
  b) i crediti di cui al presente comma maturati  alla  data  del  31
dicembre 2011, su richiesta dei soggetti  creditori,  possono  essere
estinti, in luogo del pagamento disposto con le  risorse  finanziarie
di cui alla lettera a), anche  mediante  assegnazione  di  titoli  di
Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo  di  cui
alla presente lettera puo'  essere  incrementato  con  corrispondente
riduzione degli importi di cui  alla  lettera  a).  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente  e  sono
stabilite le caratteristiche dei titoli e le  relative  modalita'  di
assegnazione  nonche'  le  modalita'  di  versamento  al  titolo   IV
dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore  dei
titoli di Stato assegnati, con utilizzo della  medesima  contabilita'
di cui alla lettera a).  Le  assegnazioni  dei  titoli  di  cui  alla
presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni  nette
dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio. 
  2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese  relative  a
consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2011, il cui pagamento  rientri,  secondo  i  criteri  di
contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse  e  il
cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n.
38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5
dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012,  di
un importo di  euro  1.000  milioni  mediante  riassegnazione  previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro  740  milioni
delle risorse complessivamente  disponibili  relative  a  rimborsi  e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", e di  euro
260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante
dal comma 9 del  presente  articolo.  La  lettera  b)  del  comma  17
dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa. 
  3. All'onere per interessi  derivante  dal  comma  1,  pari  a  235
milioni di euro annui a  decorrere  dal  2012,  si  provvede  con  la
disposizione di cui al comma 4. 
  4. In relazione alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei  territori
delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote  dell'accisa
sull'energia   elettrica   disposti   dai   decreti   del    Ministro
dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento
dell'accisa  sull'energia  elettrica  a  seguito   della   cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale  all'accisa
sull'energia elettrica,  il  concorso  alla  finanza  pubblica  delle
Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo  del
decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con  legge  22
dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012. La quota di  maggior  gettito  pari  a  6,4
milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario  dai  decreti
di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato. 
  5. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. 
  6.   Al   fine   di   assicurare   alle    agenzie    fiscali    ed
all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  la   massima
flessibilita' organizzativa, le  stesse  possono  derogare  a  quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, a condizione  che  sia  comunque  assicurata  la
neutralita' finanziaria,  prevedendo,  ove  necessario,  la  relativa
compensazione, anche a  carico  del  fondo  per  la  retribuzione  di
posizione e di risultato o di altri fondi  analoghi;  resta  comunque
ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo  periodo,
del  citato  decreto-legge  n.  78  del  2010.  Per   assicurare   la
flessibilita' organizzativa e la  continuita'  delle  funzioni  delle
pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice
di cui all'articolo 16, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza
o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere
attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto  conto
dei criteri previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  per  un  periodo
determinato, al titolare di uno degli uffici di livello  dirigenziale
generale  compresi  nelle  strutture.  Resta  fermo  quanto  disposto
dall'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  7. Il comma 1 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, e' soppresso. 
  8. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  e
del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il
regime di  tesoreria  unica  previsto  dall'articolo  7  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso.  Nello  stesso  periodo
agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria  unica
ai sensi del citato articolo 7 si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984,  n.  720  e  le  relative
norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione
della presente disposizione le disponibilita'  dei  predetti  enti  e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni
altra forma di indebitamento non  sorrette  da  alcun  contributo  in
conto capitale o in conto  interessi  da  parte  dello  Stato,  delle
regioni e delle altre pubbliche amministrazioni. 
  9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli  enti  ed
organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il  50  per
cento delle disponibilita' liquide esigibili  depositate  presso  gli
stessi alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sulle
rispettive  contabilita'  speciali,  sottoconto  fruttifero,   aperte
presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve
essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti
finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012,
sono  smobilizzati,  ad  eccezione  di  quelli  in  titoli  di  Stato
italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle
contabilita' speciali aperte presso la tesoreria  statale.  Gli  enti
provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle  somme
depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o  cassieri
entro il 15 marzo 2012. 
  10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle  contabilita'
speciali di cui al comma 9, per  far  fronte  ai  pagamenti  disposti
dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma  8,  i  tesorieri  o
cassieri  degli  stessi  utilizzano   prioritariamente   le   risorse
esigibili depositate presso  gli  stessi  trasferendo  gli  eventuali
vincoli di destinazione sulle somme depositate  presso  la  tesoreria
statale. 
  11. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23  dicembre
1998, n. 448 e fino  all'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo  ai
dipartimenti e ai  centri  di  responsabilita'  dotati  di  autonomia
gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni  di  cui  ai
commi 8, 9 e 10 del presente articolo. 
  12. A decorrere  dall'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo,  le
risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e
degli altri centri dotati di autonomia gestionale  e  amministrativa,
sono gestite in maniera accentrata. 
  13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice  civile,
per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi,  i
contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di  cui  al
comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere rinegoziati in via diretta tra  le  parti  originarie,
ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti  stessi.
Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti  ed  organismi  hanno
diritto di recedere dal contratto.