Art. 23 

 

				 
                            Norme finali 

 
  1. Per l'Universita' della Calabria sono fatte salve le  specifiche
disposizioni in materia di diritto allo studio, di cui alla legge  12
marzo 1968, n. 442. 
  2. Restano ferme le disposizioni vigenti per i collegi universitari
legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto posti sotto la vigilanza del Ministero. Tali collegi sono  da
considerarsi riconosciuti ed accreditati ai sensi degli articoli 16 e
17 e grava, in ogni caso, sugli stessi l'obbligo  di  adeguarsi  agli
standard e requisiti ivi  previsti  entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 3. 
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dall'anno accademico 2012/2013. 
  4. Per le province autonome di Trento e  di  Bolzano  rimane  fermo
quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge  23  dicembre
2009, n. 191, che, nell'abrogare l'articolo 5 della legge 30 novembre
1989, n. 386, ha sancito il venir meno di ogni  erogazione  a  carico
del bilancio dello Stato in favore delle province  autonome  medesime
prevista  da  leggi  di  settore.  Sono  fatte  salve  le  specifiche
disposizioni in materia di diritto allo studio contenute nel  decreto
legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e nella legge 14 agosto 1982,  n.
590, nonche' nelle  leggi  provinciali  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per i riferimenti alla legge n. 442 del 1968, si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 109, della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello    Stato-legge
          finanziaria 2010), recita: 
              "109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli
          articoli 5 e 6 della legge 30 novembre  1989,  n.  386;  in
          conformita' con quanto disposto dall'articolo 8,  comma  1,
          lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque
          fatti salvi i contributi erariali in essere sulle  rate  di
          ammortamento di  mutui  e  prestiti  obbligazionari  accesi
          dalle province autonome di Trento e di Bolzano,  nonche'  i
          rapporti giuridici gia' definiti.". 
              - Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142  (Norme
          di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la   Regione
          Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni  legislative
          ed amministrative  statali  alla  Provincia  di  Trento  in
          materia di Universita' degli  studi)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011. 
              - La legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove
          universita'), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 231
          del 23 agosto 1982, S. O.