Art. 24 

 

				 
                             Abrogazioni 

 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati, in particolare: 
    a) la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ad  eccezione  dell'articolo
21; 
    b) l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 29 marzo 2012 


				 
                             NAPOLITANO 

 

				 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 

				 
                                Profumo,  Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 

				 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 

				 
                                Riccardi,     Ministro     per     la
                                cooperazione     internazionale     e
                                l'integrazione 

				 
                                Gnudi,  Ministro   per   gli   affari
                                regionali, il turismo e lo sport 

				 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  21  della
          citata legge n. 390 del 1991: 
              "Art. 21 (Beni immobili e mobili). - 1. Alle regioni e'
          concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili  dello
          Stato e del materiale mobile di qualsiasi  natura  in  essi
          esistente,  destinati  esclusivamente  a  servizi  per   la
          realizzazione del diritto agli studi universitari. 
              2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e  straordinaria
          relativi ai beni di cui al comma 1, nonche' ogni  eventuale
          tributo, sono posti a carico delle regioni. 
              3. Alle regioni e' concesso  l'uso  dei  beni  immobili
          delle universita' e del materiale mobile in essi esistente,
          destinati  esclusivamente  alla  realizzazione   dei   fini
          istituzionali gia' propri delle opere universitarie. 
              4. Per i beni di cui al comma 3, le modalita'  dell'uso
          ed il relativo canone sono determinati, sulla base  di  una
          stima del valore dei beni effettuata  dall'ufficio  tecnico
          erariale,  con   apposita   convenzione   tra   regione   e
          universita' da stipularsi entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. L'uso  puo'  essere
          gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti
          dalla proprieta' dei beni. 
              5.  Qualora,  per  qualsiasi  ragione,  venga  meno  la
          destinazione di cui al presente  articolo,  i  beni  devono
          essere riconsegnati all'universita' o allo Stato. 
              6.  Nel   caso   di   beni   immobili   non   destinati
          esclusivamente alle finalita' di cui ai commi 1 e 3,  l'uso
          di parte  degli  stessi  connesso  alla  realizzazione  del
          diritto  agli  studi  universitari  e'   disciplinato   con
          apposita convenzione tra regione e Stato o tra  regione  ed
          universita'. 
              7. Le regioni subentrano alle universita' e alle  opere
          universitarie,  aventi  sede  nel  loro   territorio,   nei
          rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi,  relativi
          all'uso  dei  beni  immobili  e   mobili   destinati   alla
          realizzazione dei  fini  istituzionali  gia'  propri  delle
          opere universitarie. 
              8. All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3  e  6
          provvede, per ciascuna regione  sede  di  universita',  una
          commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              9.   Le   commissioni,   composte   da   rappresentanze
          paritetiche della regione,  del  comune,  dell'universita',
          del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel
          termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione
          giuridica dei beni stessi. 
              10.  Lo  Stato  e  le  universita'  hanno  facolta'  di
          concedere in uso alle regioni, per i  fini  indicati  nella
          presente   legge,   altri   immobili   mediante    apposite
          convenzioni. L'uso puo' essere gratuito ove la  regione  si
          assuma   tutti   gli   oneri   derivanti   allo   Stato   o
          all'universita' dalla proprieta' dei beni. ". 
              - Per  il  testo  dell'articolo  4,  commi  99  e  100,
          abrogati dal presente decreto, della citata  legge  n.  350
          del 2003, si veda nelle note alle premesse.