Art. 34 Parametri generali per la liquidazione del compenso 1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»; b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»; c) la complessita' della prestazione, definita parametro «G»; d) la specificita' della prestazione, definita parametro «Q».