Art. 34 
 
         Parametri generali per la liquidazione del compenso 
 
  1. Il  compenso  per  la  prestazione  dei  professionisti  di  cui
all'articolo 33 e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: 
  a) il costo economico delle singole categorie  componenti  l'opera,
definito parametro «V»; 
  b) il parametro base  che  si  applica  al  costo  economico  delle
singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»; 
  c) la complessita' della prestazione, definita parametro «G»; 
  d) la specificita' della prestazione, definita parametro «Q».