Art. 36 
 
                   Complessita' della prestazione 
 
  1. La complessita' della prestazione, parametro «G»,  e'  compresa,
di regola, tra un livello minimo, per la complessita' ridotta,  e  un
livello massimo, per la complessita' elevata, secondo quanto indicato
nella tavola Z-1 allegata. 
  2. In considerazione, altresi',  della  natura  dell'opera,  pregio
della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici,
conseguiti dal cliente,  dell'eventuale  urgenza  della  prestazione,
l'organo giurisdizionale puo' aumentare o diminuire  il  compenso  di
regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.