Art. 37 
 
                  Specificazione delle prestazioni 
 
  1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi : 
  a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilita'; 
  b) progettazione; 
  c) direzione esecutiva; 
  d) verifiche e collaudi. 
  2. Le prestazioni  attengono  alle  seguenti  categorie  di  opere,
specificate nella tavola Z-1 allegata: 
  a) edilizia; 
  b) strutture; 
  c) impianti; 
  d) viabilita'; 
  e) idraulica; 
  f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); 
  g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione; 
  h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare; 
  i) territorio e urbanistica. 
  3. Ad ogni singola prestazione effettuata,  corrisponde  un  valore
specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole  categorie
componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata. 
  4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al
comma 1, e nelle categorie di  cui  al  comma  2,  e'  liquidato  per
analogia.