Art. 38 
 
 
                 Consulenze, analisi ed accertamento 
 
  1. Il  compenso  per  le  prestazioni  di  consulenza,  analisi  ed
accertamento,  se  non  determinabile  analogicamente,  e'  liquidato
tenendo  particolare  conto   dell'impegno   del   professionista   e
dell'importanza della prestazione.