Art. 17 
Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo  8  luglio
                            1999, n. 270 
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente:  «Il
decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del  tribunale
o  dal  giudice  relatore  se  vi  e'  delega  alla  trattazione  del
procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono
essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata del debitore risultante  dal  registro  delle
imprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   posta
elettronica certificata delle imprese e dei  professionisti.  L'esito
della  comunicazione  e'   trasmesso,   con   modalita'   automatica,
all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del   ricorrente.
Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile
o non ha esito positivo, la notifica,  a  cura  del  ricorrente,  del
ricorso e del decreto si esegue esclusivamente  di  persona  a  norma
dell'articolo 107, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede  risultante  dal
registro delle imprese.  Quando  la  notificazione  non  puo'  essere
compiuta con queste modalita', si esegue con  il  deposito  dell'atto
nella casa comunale della sede  che  risulta  iscritta  nel  registro
delle imprese e  si  perfeziona  nel  momento  del  deposito  stesso.
L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del
ricorso e tra la data della comunicazione o  notificazione  e  quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non  inferiore  a  quindici
giorni.»; 
  b) dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente: 
  «31-bis  (Comunicazioni  del  curatore).  -  Le  comunicazioni   ai
creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice
delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo  di
posta elettronica certificata da  loro  indicato  nei  casi  previsti
dalla legge. 
  Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente,  nonche'
nei casi di mancata  consegna  del  messaggio  di  posta  elettronica
certificata  per  cause  imputabili   al   destinatario,   tutte   le
comunicazioni  sono  eseguite  esclusivamente  mediante  deposito  in
cancelleria. 
  In pendenza della procedura e per il  periodo  di  due  anni  dalla
chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i  messaggi
di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»; 
  c) all'articolo 33, quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle
eventuali  osservazioni,  e'  trasmessa  a  mezzo  posta  elettronica
certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»; 
  d) all'articolo 92, il primo comma e' sostituito dal seguente:  «Il
curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti  di
informazione, comunica senza indugio ai creditori e  ai  titolari  di
diritti reali o personali su beni mobili e immobili di  proprieta'  o
in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se  il
relativo  indirizzo  del  destinatario  risulta  dal  registro  delle
imprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   posta
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni
altro caso, a mezzo lettera raccomandata o  telefax  presso  la  sede
dell'impresa o la residenza del creditore: 
  1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con  le
modalita' indicate nell'articolo seguente; 
  2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e  quella  entro
cui vanno presentate le domande; 
  3) ogni utile informazione per  agevolare  la  presentazione  della
domanda, con l'avvertimento delle  conseguenze  di  cui  all'articolo
31-bis, secondo comma, nonche' della sussistenza dell'onere  previsto
dall'articolo 93, terzo comma, n. 5); 
  4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.»; 
   e) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il primo comma e' sostituito dal seguente comma: «La domanda  di
ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione
di beni mobili e immobili, si propone con ricorso  da  trasmettere  a
norma del comma seguente  almeno  trenta  giorni  prima  dell'udienza
fissata per l'esame dello stato passivo.»; 
  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:  «Il  ricorso  puo'
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato  ai
sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22,  comma  3,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e  successive  modificazioni,  e  nel
termine stabilito dal primo  comma,  e'  trasmesso  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata del curatore  indicato  nell'avviso  di
cui all'articolo 92, unitamente ai documenti  di  cui  al  successivo
sesto comma.»; 
  3) al terzo comma, il numero 5) e'  sostituito  dal  seguente:  «5)
l'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata,  al
quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui
variazioni e' onere comunicare al curatore.»; 
  4) il quinto comma e' sostituito dal seguente comma: «Se e'  omessa
l'indicazione di cui al terzo comma,  n.  5),  nonche'  nei  casi  di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica  certificata  per
cause  imputabili  al  destinatario  si  applica  l'articolo  31-bis,
secondo comma.»; 
  f) all'articolo 95, il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Il curatore deposita il progetto di stato  passivo  corredato  dalle
relative domande nella  cancelleria  del  tribunale  almeno  quindici
giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato  passivo  e
nello stesso termine lo trasmette  ai  creditori  e  ai  titolari  di
diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda  di  ammissione
al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito
possono esaminare il  progetto  e  presentare  al  curatore,  con  le
modalita' indicate  dall'articolo  93,  secondo  comma,  osservazioni
scritte  e  documenti  integrativi  fino  a   cinque   giorni   prima
dell'udienza.»; 
  g) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento
del passivo). - Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione  di
esecutivita' dello stato passivo, ne da'  comunicazione  trasmettendo
una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di  proporre
opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.»; 
  h)  all'articolo  101,  primo  comma,  le  parole:  «depositate  in
cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «trasmesse al curatore»; 
  i) all'articolo 102, terzo comma, dopo  le  parole:  «primo  comma»
sono inserite le seguenti: «trasmettendone copia»; 
  l) all'articolo 110, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Il giudice ordina  il  deposito  del  progetto  di  ripartizione  in
cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli  per
i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo  98,  ne  sia
data  comunicazione  mediante  l'invio  di  copia   a   mezzo   posta
elettronica certificata.»; 
  m) all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice  ordina
il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che  non  puo'
essere  tenuta  prima  che  siano  decorsi  quindici   giorni   dalla
comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.»; 
  2) il  terzo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Dell'avvenuto
deposito e della fissazione dell'udienza il  curatore  da'  immediata
comunicazione ai creditori ammessi al passivo,  a  coloro  che  hanno
proposto opposizione, ai creditori in prededuzione  non  soddisfatti,
con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto
ed  avvisandoli  che  possono  presentare  eventuali  osservazioni  o
contestazioni  fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  con   le
modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito,  se  non
e' possibile procedere alla comunicazione con  modalita'  telematica,
il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.»; 
   n) all'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma sono aggiunti  i  seguenti  periodi:  «Quando  il
ricorso e' proposto da un terzo, esso  deve  contenere  l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere  le
comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.»; 
  2) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Una  volta  espletato  tale  adempimento  preliminare   il   giudice
delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei  creditori,
valutata  la  ritualita'  della  proposta,  ordina  che  la   stessa,
unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga
comunicata  a  cura  di  quest'ultimo  ai  creditori  a  mezzo  posta
elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti  i
dati per la sua valutazione ed informandoli che la  mancata  risposta
sara' considerata come voto favorevole.»; 
  o) all'articolo 129, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato  dispone  che
il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta  elettronica
certificata al  proponente,  affinche'  richieda  l'omologazione  del
concordato e  ai  creditori  dissenzienti.  Al  fallito,  se  non  e'
possibile procedere alla comunicazione con modalita'  telematica,  la
notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata
con avviso  di  ricevimento.  Con  decreto  da  pubblicarsi  a  norma
dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni  e
non superiore a  trenta  giorni  per  la  proposizione  di  eventuali
opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per  il
deposito da  parte  del  comitato  dei  creditori  di  una  relazione
motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori  non
provvede nel termine,  la  relazione  e'  redatta  e  depositata  dal
curatore nei sette giorni successivi.»; 
  p) all'articolo 143, primo comma, e' aggiunto il seguente  periodo:
«Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati  dal  curatore
ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.»; 
  q) all'articolo 171, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo
posta  elettronica  certificata,  se  il   relativo   indirizzo   del
destinatario risulta dal registro delle  imprese  ovvero  dall'Indice
nazionale degli indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  delle
imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a  mezzo  lettera
raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del
creditore,  un  avviso  contenente  la  data  di   convocazione   dei
creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo
indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad  indicare  un
indirizzo di posta elettronica  certificata,  le  cui  variazioni  e'
onere comunicare al commissario. Nello  stesso  avviso  e'  contenuto
l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3).  Tutte  le
successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario
a  mezzo  posta  elettronica  certificata.  Quando,  nel  termine  di
quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso,  non  e'  comunicato
l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e  nei  casi
di mancata consegna del messaggio di  posta  elettronica  certificata
per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo
comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»; 
  r) all'articolo 172, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il
commissario  giudiziale  redige  l'inventario  del   patrimonio   del
debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del  dissesto,
sulla condotta del debitore, sulle proposte  di  concordato  e  sulle
garanzie offerte ai creditori, e la deposita  in  cancelleria  almeno
dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso  termine
la  comunica  a  mezzo  posta   elettronica   certificata   a   norma
dell'articolo 171, secondo comma.»; 
  s) all'articolo 173, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La comunicazione ai creditori e' eseguita  dal  commissario
giudiziale  a  mezzo   posta   elettronica   certificata   ai   sensi
dell'articolo 171, secondo comma.»; 
  t) all'articolo 182, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:
«Si applica l'articolo 33,  quinto  comma,  primo,  secondo  e  terzo
periodo, sostituendo al curatore il  liquidatore,  che  provvede  con
periodicita' semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica  a  mezzo
di  posta  elettronica  certificata  altra  copia  del  rapporto   al
commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica  ai  creditori  a
norma dell'articolo 171, secondo comma»; 
  u) all'articolo 205,  secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nello stesso termine,  copia  della  relazione  e'
trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto
dei depositi postali o bancari relativi al periodo.  Il  comitato  di
sorveglianza  o  ciascuno  dei  suoi  componenti  possono   formulare
osservazioni scritte.  Altra  copia  della  relazione  e'  trasmessa,
assieme alle eventuali osservazioni, per via  telematica  all'ufficio
del  registro  delle  imprese  ed  e'  trasmessa  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata ai creditori e ai  titolari  di  diritti  sui
beni.»; 
  v) all'articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Entro un mese  dalla
nomina il commissario comunica a ciascun  creditore,  a  mezzo  posta
elettronica certificata, se il relativo  indirizzo  del  destinatario
risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli
indirizzi di  posta  elettronica  certificata  delle  imprese  e  dei
professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata  o
telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore,  il
suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme  risultanti
a credito di ciascuno secondo le scritture contabili  e  i  documenti
dell'impresa. Contestualmente il commissario invita  i  creditori  ad
indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il  loro  indirizzo
di  posta   elettronica   certificata,   con   l'avvertimento   sulle
conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore
di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta  con
riserva delle eventuali contestazioni.»; 
  2) il terzo comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Entro  quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione i  creditori  e  le  altre
persone indicate  dal  comma  precedente  possono  far  pervenire  al
commissario  mediante   posta   elettronica   certificata   le   loro
osservazioni o istanze.»; 
  3)  dopo  il  terzo  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Tutte  le
successive   comunicazioni   sono    effettuate    dal    commissario
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi  del
primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo  di  posta
elettronica certificata o di mancata comunicazione della  variazione,
ovvero  nei  casi  di  mancata  consegna  per  cause  imputabili   al
destinatario, esse si eseguono mediante deposito in  cancelleria.  Si
applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo  al  curatore  il
commissario liquidatore.»; 
  z)  all'articolo  208,  primo  periodo,   dopo   le   parole:   «il
riconoscimento dei propri crediti e la restituzione  dei  loro  beni»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «,comunicando  l'indirizzo  di   posta
elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma»; 
  aa) l'articolo 209, primo comma, e' sostituito dal seguente: «Salvo
che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro  novanta
giorni dalla data del provvedimento di liquidazione,  il  commissario
forma l'elenco  dei  crediti  ammessi  o  respinti  e  delle  domande
indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo
deposita nella cancelleria  del  luogo  dove  l'impresa  ha  la  sede
principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti  ammessi  o
respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte  ammessa
a mezzo posta elettronica certificata  ai  sensi  dell'articolo  207,
quarto  comma.  Col  deposito   in   cancelleria   l'elenco   diventa
esecutivo.»; 
  bb) all'articolo  213,  secondo  comma,  le  parole:  «nelle  forme
previste  dall'articolo  26,  terzo  comma»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma»; 
  cc) all'articolo  214,  secondo  comma,  le  parole:  «nelle  forme
previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle parole:
«con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma». 
  2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 22, comma 1,  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il
commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi  che  vantano
diritti  reali  mobiliari  sui  beni  in  possesso  dell'imprenditore
insolvente, a mezzo posta elettronica  certificata,  se  il  relativo
indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese  ovvero
dall'Indice  nazionale   degli   indirizzi   di   posta   elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,
a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa  o
la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli  a  tale
indirizzo le loro domande, nonche'  le  disposizioni  della  sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano  l'accertamento
del passivo.»; 
  b) l'articolo 22, comma 2, e' sostituito dal seguente: «I creditori
e i terzi titolari di diritti sui  beni  sono  invitati  ad  indicare
nella  domanda  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   ed
avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti  e  dell'onere
di comunicarne al commissario ogni variazione.  Tutte  le  successive
comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di  posta
elettronica certificata indicato dal creditore o dal  terzo  titolare
di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di
posta  elettronica  certificata  o  di  mancata  comunicazione  della
variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause  imputabili
al destinatario, esse si eseguono mediante deposito  in  cancelleria.
Si applica l'articolo 31-bis, terzo  comma,  del  regio  decreto,  16
marzo  1942,  n.  267,  sostituendo  al   curatore   il   commissario
giudiziale.»; 
  c)  l'articolo  28,  comma  5,  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.
L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facolta'  di
prendere visione della relazione e di estrarne copia.  La  stessa  e'
trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e  ai  terzi
titolari di diritti  sui  beni  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2,  entro  dieci
giorni dal deposito in cancelleria.»; 
  d) all'articolo 59, comma 2, il secondo periodo e'  sostituito  dai
seguenti periodi: «L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato
possono prendere visione ed estrarre copia del programma  depositato,
che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per  ragioni
di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci giorni  dal
deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a  tutti
i creditori  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
indicato a norma dell'articolo 22, comma  2.  Si  applica  l'articolo
31-bis, terzo comma, del  regio  decreto,  16  marzo  1942,  n.  267,
sostituendo al curatore il commissario straordinario.»; 
  e) all'articolo 61, comma 4, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Il  commissario  straordinario  trasmette  una  copia   di
ciascuna relazione periodica e  della  relazione  finale  a  tutti  i
creditori  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo
indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro  dieci  giorni  dal
deposito in cancelleria.»; 
  f) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
commissario straordinario trasmette una  copia  del  bilancio  finale
della procedura e del conto della gestione  a  tutti  i  creditori  a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo  indicato  a  norma
dell'articolo 22,  comma  2,  entro  dieci  giorni  dal  deposito  in
cancelleria.»; 
  2) al comma 3,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente
periodo: «Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione
dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni,  dalla
comunicazione  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   a   norma
dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro  interessato,  dalla  sua
affissione.». 
  3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo  si
applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013. 
  4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le  disposizioni  di  cui  ai
comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle
procedure di fallimento, di concordato  preventivo,  di  liquidazione
coatta amministrativa e di  amministrazione  straordinaria  pendenti,
rispetto alle quali, alla stessa data, non  e'  stata  effettuata  la
comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli  92,  171,  207
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e  dall'articolo  22  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
  5. Per le procedure in cui, alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sia  stata  effettuata  la
comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1  e
2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013.
Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore  e
il commissario straordinario entro il 30 giugno  2013  comunicano  ai
creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il  loro  indirizzo
di posta elettronica certificata e li invitano  a  comunicare,  entro
tre mesi, l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al  quale
ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli
di rendere nota ogni successiva variazione e che in  caso  di  omessa
indicazione le comunicazioni sono  eseguite  esclusivamente  mediante
deposito in cancelleria.