Art. 18 
           Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 
 
  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a)  la  rubrica  del  capo  II  e'   sostituita   dalla   seguente:
«Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e  di
liquidazione del patrimonio»; 
  b) dopo la rubrica del capo II e'  inserita  la  seguente  sezione:
«Sezione  prima  -  Procedure  di   composizione   della   crisi   da
sovraindebitamento»; 
  c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II e'  inserito  il
seguente: «§ 1 Disposizioni generali»; 
  d) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Finalita'   e
definizioni»; 
  2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «alle vigenti procedure concorsuali» sono  sostituite
dalle seguenti: «a procedure concorsuali diverse da  quelle  regolate
dal presente capo»; 
  b) le parole: «dal presente capo» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dalla presente sezione»; 
  c) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Con  le  medesime
finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato  sulle
previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto  di
cui all'articolo 8.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai fini del presente capo, si intende: 
  a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio
tra le obbligazioni assunte e il patrimonio  prontamente  liquidabile
per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacita'  del  debitore  di
adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; 
  b) per "consumatore": il debitore persona  fisica  che  ha  assunto
obbligazioni  esclusivamente   per   scopi   estranei   all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.»; 
    e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il debitore in  stato
di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli
organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede
nel circondario del tribunale competente ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione
dei crediti sulla base  di  un  piano  che,  assicurato  il  regolare
pagamento  dei   titolari   di   crediti   impignorabili   ai   sensi
dell'articolo 545 del  codice  di  procedura  civile  e  delle  altre
disposizioni  contenute  in  leggi  speciali,  preveda   scadenze   e
modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi  in  classi,
indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti
e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei  beni.  E'  possibile
prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono
non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato  il
pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile,  in  ragione
della  collocazione   preferenziale   sul   ricavato   in   caso   di
liquidazione, avuto riguardo al valore  di  mercato  attribuibile  ai
beni o ai diritti sui quali insiste  la  causa  di  prelazione,  come
attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni  caso,
con riguardo  ai  tributi  costituenti  risorse  proprie  dell'Unione
europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute  operate  e
non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione  del
pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma  1,
il piano  puo'  anche  prevedere  l'affidamento  del  patrimonio  del
debitore ad  un  gestore  per  la  liquidazione,  la  custodia  e  la
distribuzione del  ricavato  ai  creditori,  da  individuarsi  in  un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo  28  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»; 
  2) dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Fermo  il
diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1,  il
consumatore  in  stato  di  sovraindebitamento  puo'  proporre,   con
l'ausilio  degli  organismi  di  composizione  della  crisi  di   cui
all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente  ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni  di
cui al comma 1.»; 
  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La proposta  non  e'  ammissibile  quando  il  debitore,  anche
consumatore: 
  a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da  quelle  regolate
dal presente capo; 
  b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di
cui al presente capo; 
  c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti  di
cui agli articoli 14 e 14-bis; 
  d) ha  fornito  documentazione  che  non  consente  di  ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.»; 
      4) dopo il comma 2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Ferma
l'applicazione del comma 2,  lettere  b),  c)  e  d),  l'imprenditore
agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un
accordo di composizione della crisi  secondo  le  disposizioni  della
presente sezione.»; 
    f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contenuto dell'accordo
o del piano del consumatore»; 
  2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o di piano
del consumatore»; 
  b) la parola: «redditi» e' sostituita dalla seguente: «crediti»; 
      3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «i beni o i redditi» sono sostituite dalle  seguenti:
«i beni e i redditi»; 
  b)  le  parole:  «del  piano»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«dell'accordo o del piano del consumatore»; 
  c) le parole: «l'attuabilita' dell'accordo» sono  sostituite  dalle
seguenti: «assicurarne l'attuabilita'»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: «4. La proposta
di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano  del
consumatore  possono  prevedere  una  moratoria  fino  ad   un   anno
dall'omologazione  per  il  pagamento   dei   creditori   muniti   di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista  la  liquidazione
dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.»; 
    g) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Deposito  della
proposta»; 
  2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la parola: «sede» e' inserita la seguente «principale»; 
  b) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Il  consumatore
deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la
residenza.  La  proposta,  contestualmente  al  deposito  presso   il
tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a
cura dell'organismo di composizione  della  crisi,  all'agente  della
riscossione e agli uffici fiscali,  anche  presso  gli  enti  locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente  e
contenere  la   ricostruzione   della   sua   posizione   fiscale   e
l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.»; 
      3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) le parole: «Il debitore,  unitamente  alla  proposta,  deposita»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Unitamente  alla  proposta  devono
essere depositati»; 
  2) le parole: «dei beni» sono sostituite dalle seguenti «di tutti i
beni del debitore»; 
      4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi: 
  «3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata
una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione  della
crisi che deve contenere: 
  a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e  della  diligenza
impiegata   dal   consumatore   nell'assumere   volontariamente    le
obbligazioni; 
  b) l'esposizione delle ragioni  dell'incapacita'  del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
  c) il resoconto sulla solvibilita'  del  consumatore  negli  ultimi
cinque anni; 
  d) l'indicazione della eventuale esistenza  di  atti  del  debitore
impugnati dai creditori; 
  e)  il  giudizio   sulla   completezza   e   attendibilita'   della
documentazione depositata dal consumatore a corredo  della  proposta,
nonche'   sulla   probabile   convenienza    del    piano    rispetto
all'alternativa liquidatoria. 
  3-ter.  Il  giudice  puo'  concedere  un  termine  perentorio   non
superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla  proposta
e produrre nuovi documenti. 
  3-quater. Il deposito della proposta di  accordo  o  di  piano  del
consumatore sospende, ai soli effetti del concorso,  il  corso  degli
interessi convenzionali o legali, a meno  che  i  crediti  non  siano
garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio,  salvo  quanto  previsto
dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo,  del  codice
civile.»; 
  h) dopo l'articolo 9 e' inserito  il  seguente:  Ǥ  2  Accordo  di
composizione della crisi»; 
  i) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: «i  requisiti  previsti  dagli  articoli  7»  e'
inserito il seguente: «, 8»; 
  b) dopo la parola: «comunicazione» sono inserite  le  seguenti:  «,
almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11,  comma
1,»; 
  c) le parole «contenente l'avvertimento dei provvedimenti che  egli
puo' adottare ai sensi  del  comma  3  del  presente  articolo»  sono
soppresse; 
  d) in fine e' aggiunto il seguente  periodo:  «Tra  il  giorno  del
deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e  l'udienza  non
devono decorrere piu' di sessanta giorni.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: 
  a) stabilisce idonea forma di  pubblicita'  della  proposta  e  del
decreto, oltre, nel  caso  in  cui  il  proponente  svolga  attivita'
d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; 
  b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi
di beni immobili o di beni mobili  registrati,  la  trascrizione  del
decreto, a cura dell'organismo di composizione  della  crisi,  presso
gli uffici competenti; 
  c) dispone  che,  sino  al  momento  in  cui  il  provvedimento  di
omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',
essere  iniziate  o  proseguite  azioni  esecutive  individuali   ne'
disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di  prelazione
sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo,
da  parte  dei  creditori  aventi  titolo  o  causa   anteriore;   la
sospensione  non  opera  nei  confronti  dei  titolari   di   crediti
impignorabili.»; 
  3) il comma 3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  All'udienza  il
giudice, accertata la presenza di  iniziative  o  atti  in  frode  ai
creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1  e  ordina
la  cancellazione  della  trascrizione  dello  stesso,   nonche'   la
cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.»; 
  4) dopo il comma 3 e' inserito il  seguente:  «3-bis.  A  decorrere
dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino  alla  data  di
omologazione   dell'accordo   gli    atti    eccedenti    l'ordinaria
amministrazione compiuti  senza  l'autorizzazione  del  giudice  sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata
eseguita la pubblicita' del decreto.»; 
  5) al comma 4 le  parole:  «dal  comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal comma 2, lettera c)»; 
  6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il decreto di cui  al
comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.»; 
    l) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole  seguenti:  «almeno
dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma  1.  In
mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta  nei
termini in cui e' stata loro comunicata»; 
  2)  il  comma  2  e'  sostituito  dal   seguente:   «2.   Ai   fini
dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo
sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il  sessanta  per
cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o  ipoteca
dei  quali  la  proposta  prevede  l'integrale  pagamento  non   sono
computati ai fini del raggiungimento della maggioranza  e  non  hanno
diritto di esprimersi sulla proposta,  salvo  che  non  rinuncino  in
tutto o in parte al diritto  di  prelazione.  Non  hanno  diritto  di
esprimersi  sulla  proposta  e  non  sono  computati  ai   fini   del
raggiungimento della maggioranza il  coniuge  del  debitore,  i  suoi
parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari  o  aggiudicatari
dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.»; 
  3) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole:  «e'  revocato  di  diritto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cessa, di diritto, di produrre effetti»; 
  b) dopo le parole: «i pagamenti dovuti» sono inserite le  seguenti:
«secondo il piano»; 
  c) le parole: «Agenzie fiscali» sono sostituite da «amministrazioni
pubbliche»; 
  d) sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «L'accordo  e'
altresi' revocato se risultano compiuti  durante  la  procedura  atti
diretti a frodare le  ragioni  dei  creditori.  Il  giudice  provvede
d'ufficio con decreto reclamabile, ai  sensi  dell'articolo  739  del
codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del  collegio  non
puo' far parte il giudice che lo ha pronunciato.». 
  m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti periodi:
«Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata  pubblicazione
utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma  2,  quando,
risolta ogni altra contestazione,  ha  verificato  il  raggiungimento
della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneita'  del
piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili,
nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma  1,  terzo  periodo.
Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta  escluso  o
qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo,  il
giudice lo omologa se ritiene che il credito puo' essere  soddisfatto
dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore  all'alternativa
liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.»; 
  2) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente  comma:  «3.  L'accordo
omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al  momento
in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, comma
2. I creditori con causa o titolo posteriore  non  possono  procedere
esecutivamente sui beni oggetto del piano.»; 
  3)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente  comma:  «3-bis.
L'omologazione  deve  intervenire  nel  termine  di  sei  mesi  dalla
presentazione della proposta.»; 
  4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli effetti di cui al
comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato
pagamento dei crediti  impignorabili,  nonche'  dei  crediti  di  cui
all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.  L'accertamento  del  mancato
pagamento di tali crediti e' chiesto  al  tribunale  con  ricorso  da
decidere in camera di  consiglio,  ai  sensi  degli  articoli  737  e
seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il
provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio  non
puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»; 
  5) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti,
i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione  dell'accordo
omologato  non  sono   soggetti   all'azione   revocatoria   di   cui
all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»; 
    n) dopo l'articolo 12 e' inserito: 
«§ 3 Piano del consumatore» 
  «Art.  12-bis  (Procedimento  di   omologazione   del   piano   del
consumatore). - 1. Il giudice, se la proposta  soddisfa  i  requisiti
previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza  di  atti  in
frode ai  creditori,  fissa  immediatamente  con  decreto  l'udienza,
disponendo, a cura dell'organismo di  composizione  della  crisi,  la
comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori  della
proposta  e  del  decreto.  Tra  il   giorno   del   deposito   della
documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere
piu' di sessanta giorni. 
  2.  Quando,  nelle  more  della  convocazione  dei  creditori,   la
prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe
pregiudicare la fattibilita' del piano, il  giudice,  con  lo  stesso
decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in
cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. 
  3. Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello  stesso
ad assicurare il pagamento dei  crediti  impignorabili,  nonche'  dei
crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni
altra contestazione  anche  in  ordine  all'effettivo  ammontare  dei
crediti, il giudice, quando esclude che  il  consumatore  ha  assunto
obbligazioni senza la ragionevole prospettiva  di  poterle  adempiere
ovvero che ha colposamente determinato il  sovraindebitamento,  anche
per mezzo di un ricorso al credito  non  proporzionato  alle  proprie
capacita' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il  relativo
provvedimento una  forma  idonea  di  pubblicita'.  Quando  il  piano
prevede la cessione o l'affidamento a terzi di  beni  immobili  o  di
beni mobili registrati, il decreto deve  essere  trascritto,  a  cura
dell'organismo  di  composizione  della  crisi.  Con  l'ordinanza  di
diniego  il  giudice  dichiara  l'inefficacia  del  provvedimento  di
sospensione di cui al comma 2, ove adottato. 
  4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato  contesta
la convenienza del piano, il giudice lo omologa  se  ritiene  che  il
credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in  misura
non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione
seconda del presente capo. 
  5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo. 
  6. L'omologazione deve intervenire nel termine di  sei  mesi  dalla
presentazione della proposta. 
  7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto
di pignoramento. 
  Art. 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del  consumatore).
- 1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con  causa  o
titolo anteriore non possono iniziare o proseguire  azioni  esecutive
individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono  essere
iniziate o proseguite azioni  cautelari  ne'  acquistati  diritti  di
prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la  proposta
di piano. 
  2. Il  piano  omologato  e'  obbligatorio  per  tutti  i  creditori
anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita'  di  cui
all'articolo  12-bis,  comma  3.  I  creditori  con  causa  o  titolo
posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto  del
piano. 
  3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei  creditori
nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore  e  obbligati
in via di regresso. 
  4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in  caso  di  mancato
pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonche' dei  crediti
di cui all'articolo 7, comma 1,  terzo  periodo.  L'accertamento  del
mancato pagamento di tali  crediti  e'  chiesto  al  tribunale  e  si
applica l'articolo 12, comma 4.»; 
  o) dopo l'articolo 12-ter e' inserito il seguente: Ǥ 4  Esecuzione
e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e
del piano del consumatore»; 
  p) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1)  la  rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:   «Esecuzione
dell'accordo o del piano del consumatore»; 
  2) al comma 1 dopo la parola: «accordo» sono inserite le  seguenti:
«o dal piano del consumatore,»; 
  3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole:  «all'accordo  o  al  piano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'accordo o al piano del consumatore»; 
  b) le parole: «creditori estranei» sono sostituite dalle  seguenti:
«crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma  1,
terzo periodo»; 
  c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi  compresa  la
trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1  e  12-bis,
comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicita'. In  ogni
caso il giudice puo', con decreto motivato, sospendere  gli  atti  di
esecuzione  dell'accordo  qualora  ricorrano  gravi  e   giustificati
motivi»; 
  4) al comma 4 le parole: «dell'accordo e del piano sono nulli» sono
sostituite dalle parole: «dell'accordo o del  piano  del  consumatore
sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui  e'
stata eseguita la pubblicita' di cui agli articoli  10,  comma  2,  e
12-bis, comma 3»; 
  5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. I crediti sorti
in occasione o in funzione  di  uno  dei  procedimenti  di  cui  alla
presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri,
con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto
di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.»; 
  q) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, primo periodo, dopo la  parola:  «dolosamente»  sono
inserite le seguenti: «o con colpa grave»; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il ricorso  per
l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi  dalla  scoperta
e, in ogni caso, non  oltre  due  anni  dalla  scadenza  del  termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto.»; 
  3) al comma 2 la parola: «regolarmente» e' soppressa; 
  4) al comma 3 dopo le parole: «a pena di decadenza,» sono  inserite
le seguenti parole: «entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,»; 
  5) al comma 5, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte  il
giudice che ha pronunciato il provvedimento.»; 
    r) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 14-bis (Revoca e cessazione degli  effetti  dell'omologazione
del piano del consumatore). - 1. La revoca e la cessazione di diritto
dell'efficacia dell'omologazione  del  piano  del  consumatore  hanno
luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5. 
  2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore,  in  contraddittorio
con il debitore, dichiara cessati gli effetti  dell'omologazione  del
piano nelle seguenti ipotesi: 
  a) quando e' stato  dolosamente  o  con  colpa  grave  aumentato  o
diminuito il  passivo,  ovvero  sottratta  o  dissimulata  una  parte
rilevante   dell'attivo   ovvero   dolosamente   simulate   attivita'
inesistenti; 
  b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal  piano,
se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione  del
piano  diviene  impossibile  anche  per  ragioni  non  imputabili  al
debitore. 
  3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2,  lettera  a),
e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in
ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato  per
l'ultimo adempimento previsto. 
  4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2,  lettera  b),
e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in
ogni caso, entro un anno  dalla  scadenza  del  termine  fissato  per
l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 
  5. La dichiarazione di cessazione degli  effetti  dell'omologazione
del piano non pregiudica i diritti  acquistati  dai  terzi  in  buona
fede. 
  6. Si applica l'articolo 14, comma 4-bis.»; 
    s) dopo l'articolo 14-bis e' inserita la seguente sezione: 
«SEZIONE SECONDA 
Liquidazione del patrimonio 
  Art. 14-ter (Liquidazione dei  beni).  -  1.  In  alternativa  alla
proposta per la composizione della crisi, il debitore,  in  stato  di
sovraindebitamento e per il quale  ricorrono  i  presupposti  di  cui
all'articolo  7,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  puo'  chiedere   la
liquidazione di tutti i suoi beni. 
  2. La domanda di liquidazione e' proposta al  tribunale  competente
ai sensi dell'articolo 9, comma 1,  e  deve  essere  corredata  dalla
documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. 
  3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di tutti i beni
del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno
degli  immobili  e  delle  cose   mobili,   nonche'   una   relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve
contenere: 
  a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e  della  diligenza
impiegata dal debitore persona fisica  nell'assumere  volontariamente
le obbligazioni; 
  b)  l'esposizione  delle  ragioni  dell'incapacita'  del   debitore
persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; 
  c) il resoconto sulla  solvibilita'  del  debitore  persona  fisica
negli ultimi cinque anni; 
  d) l'indicazione della eventuale esistenza  di  atti  del  debitore
impugnati dai creditori; 
  e)  il  giudizio   sulla   completezza   e   attendibilita'   della
documentazione depositata a corredo della domanda. 
  4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni  dalla
richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da'  notizia  all'agente
della riscossione e  agli  uffici  fiscali,  anche  presso  gli  enti
locali,  competenti  sulla   base   dell'ultimo   domicilio   fiscale
dell'istante. 
  5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione
prodotta non consente  di  ricostruire  compiutamente  la  situazione
economica e patrimoniale del debitore. 
  6. Non sono compresi nella liquidazione: 
  a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di
procedura civile; 
  b) i crediti aventi carattere alimentare  e  di  mantenimento,  gli
stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua
attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo  e  della
sua famiglia indicati dal giudice; 
  c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei  figli,  i
beni costituiti in fondo patrimoniale  e  i  frutti  di  essi,  salvo
quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; 
  d) le cose che non possono essere  pignorate  per  disposizione  di
legge. 
  7.  Il  deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla
chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti
da ipoteca, da  pegno  o  privilegio,  salvo  quanto  previsto  dagli
articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 
  Art. 14-quater (Conversione  della  procedura  di  composizione  in
liquidazione). - 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno  dei
creditori,  dispone,  col  decreto  avente  il   contenuto   di   cui
all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di
composizione della crisi di cui  alla  sezione  prima  in  quella  di
liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo
o  di  cessazione  degli  effetti  dell'omologazione  del  piano  del
consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2,  lettera  a).  La
conversione e' altresi' disposta nei casi di cui  agli  articoli  11,
comma 5, e 14-bis, comma 1, nonche' di risoluzione dell'accordo o  di
cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del  consumatore
ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b),  ove  determinati
da cause imputabili al debitore. 
  Art. 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione). - 1. Il
giudice, se la domanda  soddisfa  i  requisiti  di  cui  all'articolo
14-ter, verificata l'assenza di atti  in  frode  ai  creditori  negli
ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.  Si
applica l'articolo 10, comma 6. 
  2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: 
  a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13,  comma  1,
nomina un  liquidatore,  da  individuarsi  in  un  professionista  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  b) dispone  che,  sino  al  momento  in  cui  il  provvedimento  di
omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',
essere  iniziate  o  proseguite  azioni  cautelari  o  esecutive  ne'
acquistati  diritti  di  prelazione   sul   patrimonio   oggetto   di
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; 
  c) stabilisce idonea forma  di  pubblicita'  della  domanda  e  del
decreto, nonche', nel  caso  in  cui  il  debitore  svolga  attivita'
d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; 
  d) ordina, quando il patrimonio  comprende  beni  immobili  o  beni
mobili  registrati,  la  trascrizione  del  decreto,   a   cura   del
liquidatore; 
  e) ordina la consegna o il rilascio  dei  beni  facenti  parte  del
patrimonio di liquidazione, salvo che non  ritenga,  in  presenza  di
gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad  utilizzare
alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e'  posto  in
esecuzione a cura del liquidatore; 
  f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b). 
  3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto
di pignoramento. 
  4. La procedura rimane aperta sino  alla  completa  esecuzione  del
programma  di  liquidazione  e,  in  ogni  caso,  ai  fini   di   cui
all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi  al  deposito
della domanda. 
  Art. 14-sexies (Inventario  ed  elenco  dei  creditori).  -  1.  Il
liquidatore, verificato l'elenco  dei  creditori  e  l'attendibilita'
della documentazione di cui  all'articolo  9,  commi  2  e  3,  forma
l'inventario dei beni da liquidare  e  comunica  ai  creditori  e  ai
titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e  immobiliari,  su
immobili o  cose  mobili  in  possesso  o  nella  disponibilita'  del
debitore: 
  a)  che  possono  partecipare  alla  liquidazione,  depositando   o
trasmettendo, anche  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata  e
purche' vi sia prova della ricezione, la  domanda  di  partecipazione
che  abbia  il  contenuto  previsto  dall'articolo  14-septies,   con
l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla  lettera
e) del predetto articolo, le successive comunicazioni  sono  eseguite
esclusivamente mediante deposito in cancelleria; 
  b) la data entro cui vanno presentate le domande; 
  c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori lo
stato passivo e ogni altra utile informazione. 
  Art. 14-septies (Domanda di partecipazione alla liquidazione). - 1.
La domanda di partecipazione alla  liquidazione,  di  restituzione  o
rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso  che
contiene: 
  a) l'indicazione delle generalita' del creditore; 
  b) la determinazione della somma che si intende  far  valere  nella
liquidazione, ovvero la descrizione del bene  di  cui  si  chiede  la
restituzione o la rivendicazione; 
  c) la succinta esposizione dei fatti e degli  elementi  di  diritto
che costituiscono la ragione della domanda; 
  d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione; 
  e) l'indicazione dell'indirizzo di posta  elettronica  certificata,
del numero di telefax o l'elezione di  domicilio  in  un  comune  del
circondario ove ha sede il tribunale competente. 
  2. Al ricorso sono allegati i documenti  dimostrativi  dei  diritti
fatti valere. 
  Art. 14-octies  (Formazione  del  passivo).  -  1.  Il  liquidatore
esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e,  predisposto  un
progetto di stato passivo, comprendente un  elenco  dei  titolari  di
diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o  in  possesso  del
debitore, lo comunica agli  interessati,  assegnando  un  termine  di
quindici giorni per le eventuali osservazioni da  comunicare  con  le
modalita' dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a). 
  2. In assenza di osservazioni,  il  liquidatore  approva  lo  stato
passivo dandone comunicazione alle parti. 
  3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore  le  ritiene
fondate,  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla   ricezione
dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo  comunica
ai sensi del comma 1. 
  4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi  del  comma
3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato,  il
quale provvede alla definitiva formazione  del  passivo.  Si  applica
l'articolo 10, comma 6. 
  Art. 14-novies (Liquidazione). - 1. Il  liquidatore,  entro  trenta
giorni dalla formazione  dell'inventario,  elabora  un  programma  di
liquidazione, che comunica al debitore ed  ai  creditori  e  deposita
presso la cancelleria del giudice. Il programma  deve  assicurare  la
ragionevole durata della procedura. 
  2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che  compongono  il
patrimonio  di  liquidazione.   Fanno   parte   del   patrimonio   di
liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i  frutti  prodotti
dai beni del debitore.  Il  liquidatore  cede  i  crediti,  anche  se
oggetto di contestazione, dei quali non e'  probabile  l'incasso  nei
quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite  e  gli
altri  atti  di  liquidazione  posti  in  essere  in  esecuzione  del
programma di liquidazione sono  effettuati  dal  liquidatore  tramite
procedure competitive anche avvalendosi  di  soggetti  specializzati,
sulla base di stime effettuate, salvo il  caso  di  beni  di  modesto
valore, da parte di  operatori  esperti,  assicurando,  con  adeguate
forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione  degli
interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita,  il
liquidatore informa  degli  esiti  delle  procedure  il  debitore,  i
creditori e il giudice.  In  ogni  caso,  quando  ricorrono  gravi  e
giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto  motivato
gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di
apertura della procedura  di  liquidazione  sono  pendenti  procedure
esecutive il liquidatore puo' subentrarvi. 
  3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata  la  conformita'
degli atti dispositivi al programma  di  liquidazione,  autorizza  lo
svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione  del
pignoramento e delle iscrizioni relative ai  diritti  di  prelazione,
nonche' di ogni altro  vincolo,  ivi  compresa  la  trascrizione  del
decreto di  cui  all'articolo  14-quinquies,  comma  1,  dichiara  la
cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta. 
  4. I requisiti di  onorabilita'  e  professionalita'  dei  soggetti
specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo'
avvalersi ai sensi del comma 1, nonche'  i  mezzi  di  pubblicita'  e
trasparenza delle operazioni di  vendita  sono  quelli  previsti  dal
regolamento del Ministro della giustizia  di  cui  all'articolo  107,
sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  5. Accertata la completa esecuzione del programma  di  liquidazione
e, comunque, non prima del decorso del termine di  quattro  anni  dal
deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la  chiusura
della procedura. 
  Art. 14-decies  (Azioni  del  liquidatore).  -  1.  Il  liquidatore
esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la
disponibilita' dei  beni  compresi  nel  patrimonio  da  liquidare  e
comunque   correlata   con   lo   svolgimento    dell'attivita'    di
amministrazione  di  cui  all'articolo   14-novies,   comma   2.   Il
liquidatore puo' altresi' esercitare le azioni volte al recupero  dei
crediti compresi nella liquidazione. 
  Art. 14-undecies  (Beni  e  crediti  sopravvenuti).  -  1.  I  beni
sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di
liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono  oggetto  della
stessa,  dedotte  le  passivita'  incontrate  per  l'acquisto  e   la
conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente
il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3. 
  Art. 14-duodecies (Creditori posteriori).  -  1.  I  creditori  con
causa  o  titolo  posteriore   al   momento   dell'esecuzione   della
pubblicita' di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere  c)  e
d),  non  possono  procedere  esecutivamente  sui  beni  oggetto   di
liquidazione. 
  2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione  o
di  uno  dei  procedimenti  di  cui  alla  precedente  sezione   sono
soddisfatti con preferenza rispetto agli  altri,  con  esclusione  di
quanto ricavato dalla liquidazione  dei  beni  oggetto  di  pegno  ed
ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. 
  Art. 14-terdecies (Esdebitazione). - 1. Il debitore persona  fisica
e' ammesso al beneficio della  liberazione  dei  debiti  residui  nei
confronti dei creditori concorsuali e non  soddisfatti  a  condizione
che: 
  a) abbia  cooperato  al  regolare  ed  efficace  svolgimento  della
procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione  utili,
nonche' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 
  b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a  ritardare  lo
svolgimento della procedura; 
  c) non abbia beneficiato di altra  esdebitazione  negli  otto  anni
precedenti la domanda; 
  d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dall'articolo 16; 
  e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo  14-undecies,
un'attivita' produttiva di reddito  adeguata  rispetto  alle  proprie
competenze e alla situazione  di  mercato  o,  in  ogni  caso,  abbia
cercato un'occupazione e  non  abbia  rifiutato,  senza  giustificato
motivo, proposte di impiego; 
  f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo
e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. 
  2. L'esdebitazione e' esclusa: 
  a) quando il sovraindebitamento del debitore e'  imputabile  ad  un
ricorso  al  credito  colposo  e  sproporzionato  rispetto  alle  sue
capacita' patrimoniali; 
  b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura  della
liquidazione o nel corso della stessa, ha posto  in  essere  atti  in
frode ai creditori, pagamenti o altri atti  dispositivi  del  proprio
patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di
favorire alcuni creditori a danno di altri. 
  3. L'esdebitazione non opera: 
  a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; 
  b) per i  debiti  da  risarcimento  dei  danni  da  fatto  illecito
extracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali  ed  amministrative
di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; 
  c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al  decreto
di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e  seconda  del
presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione  della
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 
  4. Il  giudice,  con  decreto  adottato  su  ricorso  del  debitore
interessato, presentato entro l'anno successivo alla  chiusura  della
liquidazione, sentiti i creditori  non  integralmente  soddisfatti  e
verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara  inesigibili
nei  suoi  confronti  i  crediti  non  soddisfatti  integralmente.  I
creditori non integralmente soddisfatti possono proporre  reclamo  ai
sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di  fronte  al
tribunale e del collegio non fa parte il giudice  che  ha  emesso  il
decreto. 
  5. Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento,
su istanza dei creditori, se risulta: 
  a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2,  lettera
b); 
  b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito
il passivo,  ovvero  sottratta  o  dissimulata  una  parte  rilevante
dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti. 
  6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale  e
del collegio non puo' far parte il  giudice  che  ha  pronunciato  il
provvedimento.»; 
    t) gli articoli  da  15  a  20  sono  sostituiti  dalla  seguente
sezione: 
«SEZIONE TERZA 
Disposizioni comuni 
  Art. 15 (Organismi di  composizione  della  crisi).  -  1.  Possono
costituire   organismi   per   la   composizione   delle   crisi   da
sovraindebitamento enti pubblici o privati  dotati  di  requisiti  di
indipendenza, professionalita' e adeguatezza patrimoniale determinati
con il regolamento di cui al comma 3. 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 sono  iscritti  in  un  apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 
  3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalita' di  iscrizione  nel
registro di cui al comma 2, sono stabiliti con  regolamento  adottato
dal Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle  finanze,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate  le  condizioni  per
l'iscrizione, la  formazione  dell'elenco  e  la  sua  revisione,  la
sospensione  e  la   cancellazione   degli   iscritti,   nonche'   la
determinazione dei compensi  e  dei  rimborsi  spese  spettanti  agli
organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. 
  4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi  indicati
al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica, e le attivita' degli stessi  devono  essere  svolte
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dalle  sezioni  prima  e  seconda  del  presente  capo,  assume  ogni
iniziativa   funzionale   alla   predisposizione   del    piano    di
ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. 
  6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei  dati  contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita'  del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2. 
  7. L'organismo esegue le pubblicita' ed effettua  le  comunicazioni
disposte dal giudice  nell'ambito  dei  procedimenti  previsti  dalle
sezioni prima e seconda del  presente  capo.  Le  comunicazioni  sono
effettuate a mezzo  posta  elettronica  certificata  se  il  relativo
indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese  ovvero
dall'Indice  nazionale   degli   indirizzi   di   posta   elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,
a mezzo telefax o lettera raccomandata. 
  8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli  13,  comma
1, o  14-quinquies,  comma  2,  l'organismo  svolge  le  funzioni  di
liquidatore stabilite con le  disposizioni  del  presente  capo.  Ove
designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge  le  funzioni  di
gestore per la liquidazione. 
  9.  I  compiti  e  le  funzioni  attribuiti   agli   organismi   di
composizione  della  crisi  possono  essere  svolti   anche   da   un
professionista o da una societa' tra professionisti in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
267, e successive modificazioni, ovvero da un  notaio,  nominati  dal
presidente  del  tribunale  o  dal  giudice  da  lui  delegato.  Fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3,  i  compensi
sono determinati  secondo  i  parametri  previsti  per  i  commissari
giudiziali nelle procedure  di  concordato  preventivo,  quanto  alle
attivita' di cui alla sezione  prima  del  presente  capo,  e  per  i
curatori fallimentari, quanto alle  attivita'  di  cui  alla  sezione
seconda del presente capo.  I  predetti  compensi  sono  ridotti  del
quaranta per cento. 
  10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita'  previsti  dal
presente capo, il giudice e, previa autorizzazione  di  quest'ultimo,
gli organismi di composizione della crisi possono  accedere  ai  dati
contenuti nell'anagrafe  tributaria,  compresa  la  sezione  prevista
dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi  di  informazioni  creditizie,
nelle centrali rischi  e  nelle  altre  banche  dati  pubbliche,  ivi
compreso  l'archivio  centrale  informatizzato  di  cui  all'articolo
30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  nel
rispetto delle  disposizioni  contenute  nel  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona  condotta
per i sistemi informativi gestiti da  soggetti  privati  in  tema  di
crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, di cui
alla deliberazione del Garante per la protezione dei  dati  personali
16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  300
del 23 dicembre 2004. 
  11. I dati  personali  acquisiti  a  norma  del  presente  articolo
possono essere trattati e conservati per i soli fini  e  tempi  della
procedura  e  devono  essere  distrutti  contestualmente   alla   sua
conclusione  o  cessazione.   Dell'avvenuta   distruzione   e'   data
comunicazione  al  titolare  dei  suddetti  dati,   tramite   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o  tramite  posta  elettronica
certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. 
  Art. 16 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave
reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni  e  con  la
multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: 
  a) al fine di ottenere l'accesso  alla  procedura  di  composizione
della crisi di cui alla sezione prima del  presente  capo  aumenta  o
diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte  rilevante
dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti; 
  b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni
prima  e  seconda   del   presente   capo,   produce   documentazione
contraffatta o alterata, ovvero  sottrae,  occulta  o  distrugge,  in
tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria  situazione
debitoria ovvero la propria documentazione contabile; 
  c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo
14-ter, comma 3; 
  d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente
capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del  piano  del
consumatore; 
  e) dopo il deposito della  proposta  di  accordo  o  di  piano  del
consumatore, e per tutta la durata della procedura,  aggrava  la  sua
posizione debitoria; 
  f) intenzionalmente non rispetta i  contenuti  dell'accordo  o  del
piano del consumatore. 
  2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero
il professionista di cui all'articolo 15, comma 9,  che  rende  false
attestazioni in ordine alla  veridicita'  dei  dati  contenuti  nella
proposta o nei documenti ad  essa  allegati,  alla  fattibilita'  del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero  nella  relazione  di
cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma  3,  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000  a
50.000 euro. 
  3. La stessa pena di cui  al  comma  2  si  applica  al  componente
dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al  professionista
di cui all'articolo 15, comma  9,  che  cagiona  danno  ai  creditori
omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto  del  suo
ufficio.». 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  del  presente  articolo  si
applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo
a quello della data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto.