Art. 50. I testimoni debbono essere maggiori di anni 21, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto. Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere. I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualita' accennate nel precedente capoverso, ne' il non sapere o il non poter sottoscrivere.