Art. 50. 
 
  I testimoni debbono essere maggiori di anni 21, cittadini del Regno
o stranieri in esso residenti, avere il pieno esercizio  dei  diritti
civili e non essere interessati nell'atto. 
 
  Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti,  i  parenti  e
gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art.  28,
il coniuge dell'uno o delle altre  e  coloro  che  non  sanno  o  non
possono sottoscrivere. 
 
  I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i  testimoni,
ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualita' accennate nel
precedente capoverso, ne' il non sapere o il non poter sottoscrivere.