Art. 51. 
 
  L'atto notarile e' intitolato  col  nome  del  Re  con  la  formola
seguente: 
 
                           (Il nome de Re) 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  L'atto deve contenere: 
 
    1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese,  del
giorno, del Comune e del luogo in cui e' ricevuto; 
 
    2° il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaro
e del Collegio notarile presso cui e' iscritto; 
 
    3° il nome, il cognome, la paternita', il luogo  di  nascita,  il
domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e
dei fidefacienti. 
 
  Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto  per  mezzo  di
rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno,  non  solo
rispetto ad esse,  ma  anche  rispetto  al  loro  rappresentante.  La
procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale  o  in
copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti  del
notaro rogante; 
 
    4° la dichiarazione  della  certezza  della  identita'  personale
delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti; 
 
    5° l'indicazione, almeno per  la  prima  volta,  in  lettere  per
disteso, delle date, delle somme e della  quantita'  delle  cose  che
formano oggetto dell'atto; 
 
    6°  la  designazione  precisa  delle  cose  che  formano  oggetto
dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre. 
 
  Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per
quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune
in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censurate,  dove
esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identita' degli
immobili stessi; 
 
    7° l'indicazione dei titoli e delle scritture  che  s'inseriscono
nell'atto; 
 
    8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti
nel medesimo fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di
sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi
siano intervenuti. 
 
  Il notaro non potra' commettere ad altri la lettura  dell'atto  che
non sia stato scritto da lui, salvo cio' che dispone il Codice civile
in ordine ai testamenti. 
 
  La lettura delle scritture e dei titoli inserti puo' essere  omessa
per  espressa  volonta'  delle  parti,  purche'  sappiano  leggere  e
scrivere. Di tale volonta' si fara' menzione nell'atto; 
 
    9° la menzione che l'atto  e'  stato  scritto  dal  notaro  o  da
persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui  consta  e
delle pagine scritte; 
 
    10°  la  sottoscrizione  col  nome,  cognome  delle  parti,   dei
fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro. 
 
  I  fidefacienti  possono   allontanarsi   dopo   la   dichiarazione
prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma  subito
dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione. 
 
  Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse  o  non
potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che gliela  impedisca
e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione; 
 
    11° per gli atti di ultima volonta',  l'indicazione  dell'ora  in
cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sara'  pure
fatta, quando  le  parti  lo  richiedano,  o  il  notaro  lo  ritenga
opportuno, negli altri atti; 
 
    12° negli atti contenuti in  piu'  fogli,  la  sottoscrizione  in
margine di ciascun foglio,  anche  col  solo  cognome,  delle  parti,
dell'interprete, dei testimoni e del  notaro,  eccettuato  il  foglio
contenente le sottoscrizioni finali. 
 
  Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun
foglio delle scritture e dei titoli inserti nell'atto, eccetto che si
tratti di documenti autentici, pubblici o registrati. 
 
  Se le parti intervenute,  che  sappiano  o  possano  sottoscrivere,
eccedono il numero di  sei,  invece  delle  sottoscrizioni  loro,  si
potra' apporre in margine di  ciascun  foglio  la  sottoscrizione  di
alcune  di  esse,  delegate  dalle  parti  rappresentanti  i  diversi
interessi. 
 
  La  firma  marginale  del  notaro  nei  fogli  intermedi   non   e'
necessaria, se l'atto e' stato scritto tutto di sua mano.