Art. 55. 
 
  Qualora il notaro non conosca la lingua  straniera,  l'atto  potra'
tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che  sara'
scelto dalle parti. 
 
  L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere  testimone
e non puo' essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve
prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il  suo
ufficio, e di cio' sara' fatta menzione nell'atto. 
 
  Se le  parti  non  sanno  o  non  possono  sottoscrivere,  due  dei
testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la  lingua  straniera.
Se  sanno  o  possono  sottoscrivere,  bastera'  che  uno  solo   dei
testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera. 
 
  L'atto sara' scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale
o in calce al medesimo dovra' porsi anche  la  traduzione  in  lingua
straniera  da  farsi  dall'interprete,  e  l'uno  e  l'altra  saranno
sottoscritti come e' disposto nell'art. 51. L'interprete pure  dovra'
sottoscrivere  alla  fine  e  nel  margine  di  ogni   foglio   tanto
l'originale quanto la traduzione.