Art. 58. 
 
  L'atto notarile e' nullo, salvo cio' che e' disposto dall'art. 1316
del Codice civile: 
 
    1°  se  e'  stato  rogato  dal  notaro  prima  che  sia  avvenuta
l'iscrizione di lui nel ruolo a norma dell'art. 24; 
 
    2° se fu ricevuto da un notaro che abbia  cessato  dall'esercizio
per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione e'
stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale; 
 
    3° se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29. 
 
  La contravvenzione al n. 3 dell'art. 29 importa la  nullita'  delle
sole disposizioni accennate nello stesso numero; 
 
    4° se non furono osservate le disposizioni degli articoli 27, 47,
48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51; 
 
    5° se esso manca della data  e  non  contiene  l'indicazione  del
Comune in cui fu ricevuto; 
 
    6° se non fu data lettura dell'atto alle parti, in  presenza  dei
testimoni quando questi siano intervenuti. 
 
  Fuori di questi casi l'atto notarile non e' nullo, ma il notaro che
contravviene alle disposizioni della  legge  va  soggetto  alle  pene
della medesima sancite.