Art. 58. L'atto notarile e' nullo, salvo cio' che e' disposto dall'art. 1316 del Codice civile: 1° se e' stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui nel ruolo a norma dell'art. 24; 2° se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale; 3° se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29. La contravvenzione al n. 3 dell'art. 29 importa la nullita' delle sole disposizioni accennate nello stesso numero; 4° se non furono osservate le disposizioni degli articoli 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51; 5° se esso manca della data e non contiene l'indicazione del Comune in cui fu ricevuto; 6° se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti. Fuori di questi casi l'atto notarile non e' nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene della medesima sancite.