Art. 18. 
 
 
  Per il personale dei ruoli di cui al primo e  al  terzo  comma  del
precedente art. 14 le ammissioni sono regolate dalle disposizioni dei
rispettivi  ordinamenti,  salvo  quanto  e'  stabilito  dalle   norme
speciali contenute nel capo III del presente decreto. 
 
  Sono, inoltre, regolate dalle norme  del  capo  medesimo  le  altre
ammissioni ivi contemplate.