Art. 22. Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge dovra' essere compilato, a cura degli uffici per gli affari di culto, il registro inventario contenente gli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura esistenti nella rispettiva circoscrizione, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Il registro inventario deve essere tenuto perfettamente aggiornato, mediante le annotazioni di tutte le variazioni che si verifichino nella consistenza patrimoniale dei singoli enti, e che risultino, sia dal raffronto dei verbali di consegna, sia per atti di alienazione o di acquisto.