Art. 22. 
 
  Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge  dovra'
essere compilato, a cura degli uffici per gli  affari  di  culto,  il
registro inventario contenente gli stati patrimoniali degli  istituti
ecclesiastici e degli enti di culto  di  qualsiasi  natura  esistenti
nella rispettiva circoscrizione, secondo le norme da  stabilirsi  nel
regolamento. 
 
  Il registro inventario deve essere tenuto perfettamente aggiornato,
mediante le annotazioni di tutte le  variazioni  che  si  verifichino
nella consistenza patrimoniale dei singoli enti, e che risultino, sia
dal raffronto dei verbali di consegna, sia per atti di alienazione  o
di acquisto.