Art. 37. (Gestioni previdenziali)

   1.  L'adeguamento  dei  trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente  dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo  1989,  n.  88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma  34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2002:

a) in  573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
   dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
   speciale  minatori,  nonche'  in  favore  dell'Ente  nazionale  di
   previdenza  e  di  assistenza  per  i  lavoratori dello spettacolo
   (ENPALS);
b) in  141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
   dipendenti,  ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
   a),   della  gestione  esercenti  attivita'  commerciali  e  della
   gestione artigiani.

   2.  Conseguentemente  a  quanto  previsto dal comma 1, gli importi
complessivamente  dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002
in  14.224,26  milioni  di  euro  per  le gestioni di cui al comma 1,
lettera  a),  e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 1, lettera b).
   3.  I  medesimi  complessivi  importi  di  cui ai commi 1 e 2 sono
ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui
all'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
modificazioni,  al  netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al  comma  1,  lettera  a),  della  somma di 1.144,98 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere    relativo   ai   trattamenti   pensionistici   liquidati
anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,07
milioni   di   euro  e  di  49,58  milioni  di  euro  di  pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
 
             Note all'art. 37:
                 Il  testo  della  lettera  c) dell'art. 37, comma 3,
          della   legge   9   marzo  1989,  n.  88  (Ristrutturazione
          dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro), e' il seguente:
                 "3. Sono a carico della gestione:
                   a) - b) (Omissis);
                   c) una  quota  parte  di  ciascuna  mensilita'  di
          pensione  erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
          dalle  gestioni  dei  lavoratori  autonomi,  dalla gestione
          speciale  minatori  e  dall'Ente  nazionale di previdenza e
          assistenza  per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per
          un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art.
          21,  comma  3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma
          e'  annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
          alle  variazioni  dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto  centrale  di  statistica  incrementato di un
          punto percentuale.".
                 Il  comma  34  dell'art.  59 della legge 27 dicembre
          1997,  n.  449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
          pubblica), cosi' recita:
                 "34.  L'importo  dei  trasferimenti dallo Stato alle
          gestioni  pensionistiche,  di  cui  all'art.  37,  comma 3,
          lettera  c),  della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
          modificazioni,  come  rideterminato  al  netto  delle somme
          attribuite   alla   gestione  per  i  coltivatori  diretti,
          mezzadri  e  coloni,  a seguito dell'integrale assunzione a
          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti
          pensionistici  liquidati  anteriormente al 1ยบ gennaio 1989,
          e'  incrementato  della  somma  di  lire 6.000 miliardi con
          effetto  dall'anno  1998,  a titolo di concorso dello Stato
          all'onere   pensionistico   derivante   dalle  pensioni  di
          invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
          vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.
                 Tale  somma  e' assegnata per lire 4.780 miliardi al
          Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi
          alla  gestione  artigiani  e  per  lire  560  miliardi alla
          gestione  esercenti attivita' commerciali ed e' annualmente
          adeguata  secondo  i  criteri  di  cui al predetto art. 37,
          comma  3,  lettera  c).  A  decorrere  dall'anno  1998,  in
          attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995,
          n.  335, con il procedimento di cui all'art. 14 della legge
          7  agosto  1990,  n.  241,  e  sulla  base  degli  elementi
          amministrativi  relativi  all'ultimo  consuntivo approvato,
          sono  definite  le  percentuali di riparto, fra le gestioni
          interessate, del predetto importa al netto della richiamata
          somma  aggiuntiva.  Sono  escluse  da  tale procedimento di
          ripartizione  le quote dell'importo assegnato alla gestione
          speciale  minatori  e  all'Ente  nazionale di previdenza ed
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENTALS). Sono
          altresi'   escluse   dal  predetto  procedimento  le  quote
          assegnate  alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della
          legge  9  marzo  1989, n. 88, per un importo pari al 50 per
          cento  di  quello  definito  con legge 23 dicembre 1996, n.
          663.  Resta  in  ogni  caso confermato che per il pagamento
          delle   pensioni   INPS   sono  autorizzate,  ove  occorra,
          anticipazioni  di  tesoreria  all'Ente  poste italiane fino
          alla  concorrenza  degli  importi  pagabili  mensilmente da
          quest'ultimo  Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono
          da intendersi senza oneri di interessi.".
                 - L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  cosi'
          recita:
                 "Art.  14.  - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in
          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione
          procedente indice di regola una conferenza di servizi.
                 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche e non li ottenga, entro quindici
          giorni  dall'inizio  del procedimento, avendoli formalmente
          richiesti
                 3.  La  conferenza  di servizi puo' essere convocata
          anche  per  l'esame  contestuale  di interessi coinvolti in
          piu'   procedimenti  amministrativi  connessi,  riguardanti
          medesimi  attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza
          e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa,
          da   una   delle  amministrazioni  che  curano  l'interesse
          pubblico  prevalente.  Per i lavori pubblici si continua ad
          applicare  l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo'
          essere   richiesta   da   qualsiasi  altra  amministrazione
          coinvolta.
                 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
          atti di consenso, comunque denominati di competenza di piu'
          amministrazioni  pubbliche,  la  conferenza  di  servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
                 5.  In  caso di affidamento di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente   entro   quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA).".