Art. 38.
     (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

   1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2002 e' incrementata, a favore dei
soggetti  di eta' pari o superiore a settanta anni e fino a garantire
un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita',
la  misura  delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici
di cui:

a) all'articolo  1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive
   modificazioni;
b) all'articolo  70,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
   con   riferimento   ai   titolari   dell'assegno  sociale  di  cui
   all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo   2  della  legge  29  dicembre  1988,  n.  544,  con
   riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo
   26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

   2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti
anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei
trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge
26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971,
n.  118, nonche' ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto
dei  medesimi  criteri  economici  adottati  per  l'accesso  e per il
calcolo dei predetti benefici.
   3.  L'eta'  anagrafica  relativa  ai soggetti di cui al comma 1 e'
ridotta,  fino  ad  un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque
anni  di  contribuzione  fatta  valere dal soggetto. Il requisito del
quinquennio  di  contribuzione  risulta  soddisfatto  in  presenza di
periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla meta' del
quinquennio.
   4.  I  benefici  incrementativi  di  cui  al comma 1 sono altresi'
concessi  ai  soggetti  di eta' pari o superiore a sessanta anni, che
risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti
titolari  di  pensione o che siano titolari di pensione di inabilita'
di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
   5.  L'incremento  di  cui  al  comma  1  e'  concesso in base alle
seguenti condizioni:

a) il  beneficiario  non possieda redditi propri su base annua pari o
   superiori a 6.713,98 euro;
b) il  beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e
   legalmente  separato,  redditi  propri per un importo annuo pari o
   superiore  a  6.713,98  euro, ne' redditi, cumulati con quello del
   coniuge,  per  un  importo  annuo pari o superiore a 6.713,98 euro
   incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora  i  redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui
   alle  lettere  a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale
   da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per  gli  anni  successivi  al 2002, il limite di reddito annuo di
   6.713,98   euro   e'   aumentato  in  misura  pari  all'incremento
   dell'importo  del  trattamento  minimo delle pensioni a carico del
   Fondo    pensioni   lavoratori   dipendenti,   rispetto   all'anno
   precedente.

   6.  Ai  fini  della  concessione  delle  maggiorazioni  di  cui al
presente  articolo  non  si  tiene  conto  del  reddito della casa di
abitazione.
   7.  Nei  confronti  dei soggetti che hanno percepito indebitamente
prestazioni  pensionistiche  o  quote di prestazioni pensionistiche o
trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al
10  gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i
soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile
ai  fini  dell'IRPEF  per  l'anno  2000 di importo pari o inferiore a
8.263,31 euro.
   8.   Qualora  i  soggetti  che  hanno  indebitamente  percepito  i
trattamenti  di  cui  al  comma  7  siano  percettori  di  un reddito
personale  imponibile  ai  fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo
superiore  a  8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito
nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
   9.  Il  recupero  e'  effettuato mediante trattenuta diretta sulla
pensione  in  misura  non superiore a un quinto. L'importo residuo e'
recuperato   ratealmente   senza   interessi   entro   il  limite  di
ventiquattro  mesi.  Tale  limite  puo'  essere  superato  al fine di
garantire  che  la  trattenuta  di  cui  al  presente  comma  non sia
superiore al quinto della pensione.
   10.  Le  disposizioni,  di  cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano
qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente
percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito
pensionistico  si  estende agli eredi del pensionato solo nel caso in
cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.
 
             Note all'art. 38:
                 L'art.  1  della  legge 29  dicembre  1988,  n.  544
          (Elevazione   dei   livelli   dei   trattamenti  sociali  e
          miglioramenti delle pensioni), cosi' recita:
                 "Art.   1  (Maggiorazione  sociale  dei  trattamenti
          pensionistici).  -  1. Con  effetto  dal 1º luglio 1988, ai
          titolari   ultrasessantacinquenni   di  pensioni  a  carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione
          speciale  per  i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
          delle   gestioni  speciali  per  i  commercianti,  per  gli
          artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e'
          corrisposta,  a  domanda,  una  maggiorazione sociale della
          pensione  nella  misura di lire 50.000 mensili, per tredici
          mensilita', a condizione che:
                   a) non  posseggano  redditi  propri per un importo
          pari   o   superiore   al  limite  costituito  dalla  somma
          dell'ammontare  annuo del trattamento minimo delle pensioni
          a   carico  del  fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  e
          dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
                   b) non  posseggano,  se  coniugati, redditi propri
          per  un  importo  pari  o  superiore  a  quello di cui alla
          lettera  a),  ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge,
          per  un importo pari o superiore al limite costituito dalla
          somma  dell'ammontare  annuo  del  trattamento minimo delle
          pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti,
          dell'ammontare   annuo   della   maggiorazione   sociale  e
          dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede
          al  cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed
          effettivamente separato.
                 2. Con  effetto  dal 1º gennaio 1990 la misura della
          maggiorazione  di  cui  al comma 1 e' elevata a lire 80.000
          mensili, per tredici mensilita'.
                 3. Qualora  i  redditi posseduti risultino inferiori
          ai  limiti  di  cui  alle  lettere  a) e b) del comma 1, la
          maggiorazione  sociale e' corrisposta in misura tale da non
          comportare il superamento dei limiti stessi.
                 4. Agli  effetti  delle  disposizioni  del  presente
          articolo,  si  tiene conto dei redditi di qualsiasi natura,
          compresi  i  redditi  esenti da imposte e quelli soggetti a
          ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o ad imposta
          sostitutiva,  eccetto  quelli derivanti dall'assegno per il
          nucleo familiare ovvero degli assegni familiari.
                 5. La  maggiorazione  sociale  e' posta a carico del
          fondo  sociale  ed  e' corrisposta, con le stesse modalita'
          previste  per  l'erogazione  delle  pensioni, dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS), al quale compete
          l'accertamento delle condizioni per la concessione.
                 6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale,
          corredata  dal certificato di stato di famiglia, nonche' da
          una  dichiarazione  resa dal richiedente su apposito modulo
          attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, presentata
          alla sede dell'INPS territorialmente competente.
                 7. In   sede   di   prima   applicazione  l'INPS  e'
          legittimato  all'erogazione  della  maggiorazione di cui al
          presente  articolo  sulla  base  di  dichiarazione relativa
          all'esistenza  dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli
          interessati,  in  sede  di  riscossione, su apposito modulo
          predisposto dall'Istituto stesso.
                 8. Alla  dichiarazione  si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il
          dichiarante  e'  tenuto,  oltre alla restituzione di quanto
          percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
          cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
          a favore del fondo sociale.
                 9. La   suddetta  sanzione  e'  comminata  dall'INPS
          attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
                 10. La   maggiorazione  sociale  decorre  dal  primo
          giorno  del mese successivo a quello di presentazione della
          domanda   e   non   e'   cedibile,  ne  sequestrabile,  ne'
          pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti
          di  cui  ai  commi  precedenti, presentino domanda entro il
          primo   anno  di  applicazione  della  presente  legge,  la
          maggiorazione   decorre  dal  1º luglio  1988  o  dal  mese
          successivo a quello di compimento dell'eta', qualora questa
          ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 1º luglio
          1988.
                 11. Per    i   ricorsi   amministrativi   contro   i
          provvedimenti  dell'INPS  concernenti  la concessione della
          maggiorazione,  nonche' per la comunicazione delle sanzioni
          pecuniarie   di   cui  al  comma 8  e  per  le  conseguenti
          controversie  in sede giurisdizionale si applicano le norme
          che  disciplinano  il  contenzioso in materia di pensioni a
          carico   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
          dipendenti,  ovvero,  per le maggiorazioni delle pensioni a
          carico  delle  gestioni  speciali dei lavoratori autonomi e
          della  gestione  speciale  per  i lavoratori delle miniere,
          cave   e   torbiere,   le  norme  che,  in  tali  gestioni,
          disciplinano il contenzioso in materia di pensioni.
                 12. Con    effetto    dal    1º gennaio   1989,   la
          corresponsione  della  maggiorazione  sociale,  secondo  la
          disciplina  del  presente  articolo,  e' estesa ai titolari
          ultrasessantenni  delle  pensioni  di  cui  al  comma 1, in
          misura  pari a lire 30.000 mensili, per tredici mensilita',
          con  corrispondente  rideterminazione dei limiti di reddito
          di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
                 13. Il  presente articolo sostituisce l'art. 1 della
          legge 15 aprile 1985, n. 140.".
                 Il  testo  del  comma 1,  dell'art.  70, della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello stato - legge
          finanziaria 2001), e' il seguente:
                 "1. A  decorrere dal 1º gennaio 2001, e' concessa ai
          titolari  dell'assegno  sociale di cui all'art. 3, comma 6,
          della  legge  8 agosto  1995,  n. 335, una maggiorazione di
          importo  pari a lire 25.000 mensili per i titolari con eta'
          inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per
          i  titolari  con  eta'  pari  o  superiore a settantacinque
          anni.".
                 Il comma 6 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n.
          335  (Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
          complementare), e' il seguente:
                 "6. Con  effetto dal 1º gennaio 1996, in luogo della
          pensione   sociale   e  delle  relative  maggiorazioni,  ai
          cittadini   italiani,  residenti  in  Italia,  che  abbiano
          compiuto  65 anni e si' trovino nelle condizioni reddituali
          di  cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
          non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
          pari,  per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "l'assegno
          sociale  . Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
          e'   attribuito   in  misura  ridotta  fino  a  concorrenza
          dell'importo  predetto,  se  non  coniugato, ovvero fino al
          doppio  del  predetto importo, se coniugato, ivi computando
          il  reddito  del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
          sociale  di  cui  il  medesimo  sia  titolare. I successivi
          incrementi  del reddito oltre il limite massimo danno luogo
          alla   sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito  e'
          costituito    dall'ammontare    dei    redditi   coniugali,
          conseguibili  nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
          erogato  con  carattere  di provvisorieta' sulla base della
          dichiarazione    rilasciata    dal    richiedente   ed   e'
          conguagliato, entra il mese di luglio dell'anno successivo,
          sulla  base  della dichiarazione dei redditi effettivamente
          percepiti.   Alla   formazione  del  reddito  concorrono  i
          redditi,  al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
          di  qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
          e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
          o  ad  imposta  sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
          corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
          le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le competenze
          arretrate   soggette  a  tassazione  separata,  nonche'  il
          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
          effetti   del  conferimento  dell'assegno  non  concorre  a
          formare  reddito  la  pensione liquidata secondo il sistema
          contributivo  ai  sensi  dell'art.  1, comma 6, a carico di
          gestioni  ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati che
          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura
          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e
          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.".
                 L'art.  2  della  legge  29 dicembre  1988,  n.  544
          (Elevazione   dei   livelli   dei   trattamenti  sociali  e
          miglioramenti delle pensioni), cosi' recita:
                 "Art.  2  (Aumento della pensione sociale). - 1. Con
          effetto  dal  1º luglio  1988,  la  pensione sociale di cui
          all'art.   26   della  legge  30 aprile  1969,  n.  153,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  aumentata
          secondo   quanto   stabilito   nei   commi  successivi  con
          riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni
          in stato di bisogno.
                 2. La  misura  dell'aumento e' pari a lire 1.625.000
          annue,  da  ripartire in tredici mensilita' di lire 125.000
          ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di
          seguito  stabilite,  fermi  restando  gli  altri  requisiti
          previsti  per la concessione della pensione sociale, spetta
          anche  ai  soggetti esclusi in relazione alle condizioni di
          reddito  di  cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n.
          153, e successive modificazioni e integrazioni.
                 3. L'aumento   e'   corrisposto,   su   domanda,   a
          condizione che la persona:
                   a) non possieda redditi propri per un importo pari
          o  superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione
          sociale e dell'aumento di cui al presente articolo;
                   b) non  possieda, se coniugata, redditi propri per
          un  importo  pari  o superiore a quello di cui alla lettera
          a),  ne'  redditi,  cumulati con quelli del coniuge, per un
          importo  pari  o superiore al limite costituito dalla somma
          dell'ammontare  annuo  della  pensione  sociale comprensiva
          dell'aumento  di  cui al presente articolo e dell'ammontare
          annuo  del  trattamento  minimo delle pensioni a carico del
          pensioni  lavoratori  dipendenti.  Non si procede al cumulo
          dei   redditi   con   quelli   del  coniuge  legalmente  ed
          effettivamente separato.
                 4. Qualora  i  redditi posseduti risultino inferiori
          ai  limiti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del comma 3,
          l'aumento  e'  corrisposto in misura tale da non comportare
          il superamento dei limiti stessi.
                 5. Agli  effetti  dell'aumento  di  cui  al presente
          articolo,  si  tiene conto dei redditi di qualsiasi natura,
          compresi  i  redditi  esenti da imposta e quelli soggetti a
          ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o ad imposta
          sostitutiva,  eccetto  quelli derivanti dall'assegno per il
          nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.
                 6. L'aumento  e' posto a carico del fondo sociale ed
          e'  corrisposto,  con  le  stesse  modalita'  previste  per
          l'erogazione  delle  pensioni,  dall'INPS, al quale compete
          l'accertamento delle condizioni per la concessione.
                 7.  La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal
          certificato   di   stato   di   famiglia,  nonche'  da  una
          dichiarazione  resa  dal  richiedente  su  apposito modulo,
          attestante   l'esistenza   dei   prescritti  requisiti,  e'
          presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.
          Alla  dichiarazione  si  applicano  le  disposizioni di cui
          all'art.  26  della  legge  4 gennaio  1968,  n.  15, ed il
          dichiarante  e'  tenuto,  oltre alla restituzione di quanto
          percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
          cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
          a  favore  del  fondo  sociale.  Tale sanzione e' comminata
          dall'INPS   attraverso  le  proprie  sedi  territorialmente
          competenti.
                 8. In   sede   di   prima   applicazione  l'INPS  e'
          legittimato  all'erogazione  di  un acconto dell'aumento di
          cui  al  presente  articolo,  sulla  base  di dichiarazione
          relativa    all'esistenza    dei    requisiti   prescritti,
          sottoscritta  dagli interessati, in sede di riscossione, su
          apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.
                 9. L'aumento  decorre  dal  primo  giorno  del  mese
          successivo a quello di presentazione della domanda e non e'
          cedibile,  ne'  sequestrabile,  ne' pignorabile. Per coloro
          che,  potendo  far  valere  i  requisiti  di  cui  ai commi
          precedenti,  presentino  la  domanda entro il primo anno di
          applicazione  della  presente  legge, l'aumento decorre dal
          1º luglio 1988, ovvero dal primo giorno del mese successivo
          a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi.
                 10. Il  presente articolo sostituisce l'art. 2 della
          legge 15 aprile 1985, n. 140.".
                 L'art.   25  della  legge  30 aprile  1969,  n.  153
          (Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in
          materia di sicurezza sociale), cosi' recita:
                 "Art.  26.  Ai  cittadini  italiani,  residenti  nel
          territorio  nazionale,  che  abbiano  compiuto l'eta' di 65
          anni,   che   posseggano   redditi   propri  assoggettabili
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  per  un
          ammontare   non   superiore  a  lire 336.050  annue  e,  se
          coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non
          superiore  a  L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda,
          una  pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue
          da  ripartirsi  in  13  rate  mensili  di  L. 25.850  annue
          ciascuna.  La tredicesima rata e' corrisposta con quella di
          dicembre  ed e' frazionabile. Non si provvede al cumulo del
          reddito  con  quello  del  coniuge  nel caso di separazione
          legale.
                 Dal  computo del reddito suindicato sono esclusi gli
          assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
                 Non hanno diritto alla pensione sociale:
                   1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni
          economiche  previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione
          per   gli  assegni  familiari,  erogate  con  carattere  di
          continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati
          esteri;
                   2) coloro  che  percepiscono  pensioni  di guerra,
          fatta   eccezione  dell'assegno  vitalizio  annuo  agli  ex
          combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.
                 La  esclusione  di cui al precedente comma non opera
          qualora  l'importo  dei  redditi ivi considerati non superi
          L. 336.050 annue.
                 Coloro  che percepiscono le rendite o le prestazioni
          o  i  redditi  previsti nei precedenti commi, ma di importo
          inferiore  a  L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione
          sociale  ridotta in misura corrispondente all'importo delle
          rendite, prestazioni e redditi percepiti.
                 L'importo  della  pensione  sociale  di cui al primo
          comma  e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti
          dalla  perequazione  automatica  della  pensione  di cui al
          precedente art. 19.
                 I  limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e
          quinto  comma  del  presente  articolo  sono  elevati dalla
          perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
                 Qualora,  a  seguito  della  riduzione  prevista dal
          comma  precedente,  la  pensione sociale risulti di importo
          inferiore  a  L. 3.500  mensili, l'Istituto nazionale della
          previdenza  sociale  ha  facolta'  di porla in pagamento in
          rate semestrali anticipate.
                 La pensione e' posta a carico del fondo sociale, nel
          cui  seno  e'  costituita apposita gestione autonoma, ed e'
          corrisposta,   con   le   stesse   modalita'  previste  per
          l'erogazione  delle pensioni, dall'Istituto nazionale della
          previdenza  sociale,  al quale compete l'accertamento delle
          condizioni    per   la   concessione   sulla   base   della
          documentazione indicata nel comma successivo.
                 La  domanda  per  ottenere la pensione e' presentata
          alla    sede   dell'I.N.P.S.   nella   cui   circoscrizione
          territoriale   e'   compreso   il   comune   di   residenza
          dell'interessato.
                 La   domanda   stessa   deve  essere  corredata  dal
          certificato   di   nascita   e   dalla   certificazione  da
          rilasciarsi,  senza  spese,  dagli  uffici finanziari sulla
          dichiarazione  resa  dal  richiedente  su modulo conforme a
          quello  approvato  con decreto del Ministero delle finanze,
          da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale,   da   cui  risulti  l'esistenza  dei
          prescritti requisiti.
                 La  pensione  decorre  dal  primo  giorno  del  mese
          successivo a quello di presentazione della domanda e non e'
          cedibile,  ne'  sequestrabile,  ne' pignorabile. Per coloro
          che,  potendo far valere i requisiti di cui al primo comma,
          presentino  la  domanda entro il primo anno di applicazione
          della  presente  legge,  la  pensione decorre dal 1º maggio
          1969   o   dal  mese  successivo  a  quello  di  compimento
          dell'eta',  qualora  quest'ultima  ipotesi  si verifichi in
          data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
                 Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare
          a  se'  o  ad  altri  la  liquidazione  della  pensione non
          spettante  e'  tenuto a versare una somma pari al doppio di
          quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto
          al   Fondo  sociale.  La  suddetta  sanzione  e'  comminata
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso
          le proprie sedi provinciali.
                 Per  i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
          dell'I.N.P.S.  concernenti  la  concessione della pensione,
          nonche'  per  la  comminazione delle sanzioni pecuniarie di
          cui  al  comma precedente e per le conseguenti controversie
          in   sede   giurisdizionale,  si  applicano  le  norme  che
          disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di
          cui  al  regio  decreto-legge  4 ottobre  1935,  n. 1827, e
          successive modificazioni e integrazioni".
                 -  L'art.  10  della  legge  26 maggio  1970, n. 381
          (Aumento  del  contributo  ordinario  dello Stato in favore
          dell'Ente  nazionale  per  la  protezione e l'assistenza di
          sordomuti  e  delle  misure  dell'assegno  di assistenza ai
          sordomuti), cosi' recita:
                 "Art.  10  (Sordomuti ultrasessantacinquenni). - Con
          effetto dal 1º maggio 1969, in sostituzione dell'assegno di
          cui  all'art.  1,  i  sordomuti,  dal primo giorno del mese
          successivo  a  quello  del  compimento dei 65 anni di eta',
          sono  ammessi  su comunicazione delle competenti prefetture
          all'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  al
          godimento  della pensione sociale a carico del fondo di cui
          all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive
          modificazioni e integrazioni.
                 L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale da'
          comunicazione  della  data  di  inizio  del pagamento della
          prima   mensilita'   della  pensione  sociale  ai  comitati
          provinciali  di  assistenza  e  beneficenza  pubblica,  che
          sospendono,    dalla   stessa   data,   la   corresponsione
          dell'assegno,   salvo   rimborso,  da  parte  dell'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale, di quanto anticipato
          agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo
          di  pensione  sociale  a  decorrere  dalla data indicata al
          precedente comma.".
                 -  L'art.  19  della  legge  30 marzo  1971,  n. 118
          (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n.
          5,  e  nuove  norme  in  favore  dei  mutilati  ed invalidi
          civili), e' il seguente:
                 "Art.   19  (Pensione  sociale  e  decorrenza  delle
          provvidenze economiche). - In sostituzione della pensione o
          dell'assegno  di  cui  agli  articoli  12 e 13 i mutilati e
          invalidi  civili,  dal  primo giorno del mese successivo al
          compimento  dell'eta'  di  65  anni, su comunicazione delle
          competenti  prefetture,  sono  ammessi  al  godimento della
          pensione  sociale  a  carico  del  fondo di cui all'art. 26
          della legge 30 aprile 1969, n. 153.
                 Agli  ultrasessantacinquenni  che  si' trovano nelle
          condizioni  di  cui  all'art.  12  della presente legge, la
          differenza  di  lire  6  mila, tra l'importo della pensione
          sociale  e  quello  della  pensione  di  inabilita',  viene
          corrisposta,  con onere a carico del Ministero dell'interno
          con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti.
                 L'I.N.P.S.  da'  comunicazione  della data di inizio
          del pagamento della prima mensilita' della pensione sociale
          ai   comitati   provinciali  di  assistenza  e  beneficenza
          pubblica    che,   dalla   stessa   data,   sospendono   la
          corresponsione   della   pensione   o  dell'assegno,  salva
          l'applicazione  della  disposizione  di  cui  al precedente
          comma. L'I.N.P.S. sara' tenuto a rimborsare agli ECA quanto
          anticipato  agli interessati a titolo di pensione sociale a
          decorrere  dal  compimento  del  sessantacinquesimo anno di
          eta'.".
                 -  L'art.  2  della  legge  12  giugno  1984, n. 212
          (Revisione     della     disciplina    della    invalidita'
          pensionabile), e' il seguente:
                 "Art.  2  (Pensione ordinaria di inabilita). - 1. Si
          considera  inabile, ai fini del conseguimento del diritto a
          pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed
          autonomi  gestita  dall'Istituto nazionale della previdenza
          sociale,   l'assicuratore   il   titolare   di  assegno  di
          invalidita'  con decorrenza successiva alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge  il  quale,  a  causa di
          infermita'   o   difetto   fisico   o   mentale,  si  trovi
          nell'assoluta   e  permanente  impossibilita'  di  svolgere
          qualsiasi attivita' lavorativa.
                 2.   La   concessione  della  pensione  al  soggetto
          riconosciuto  inabile  e'  subordinata  alla  cancellazione
          dell'interessato  dagli  elenchi  anagrafici  degli  operai
          agricoli,  dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi
          e  dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a
          carico    dell'assicurazione    obbligatoria    contro   la
          disoccupazione  e  ad  ogni altro trattamento sostitutivo o
          integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia
          o   la   cancellazione   avvengano   successivamente   alla
          presentazione  della  domanda, la pensione e' corrisposta a
          decorrere  dal  primo  giorno  del mese successivo a quello
          della rinuncia o della cancellazione.
                 3.   La   pensione  di  inabilita',  reversibile  ai
          superstiti,  e'  costituita  dall'importo  dell'assegno  di
          invalidita',  non  integrato  ai  sensi del terzo comma del
          precedente  articolo,  calcolato secondo le norme in vigore
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei lavoratori dipendenti
          ovvero  nelle  gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e
          da  una  maggiorazione  determinata  in  base  ai  seguenti
          criteri:
                   a) per   l'iscritto   nell'assicurazione  generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti  dei  lavoratori dipendenti, la maggiorazione e'
          pari  alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello
          che  gli  sarebbe  spettato  sulla  base della retribuzione
          pensionabile,   considerata  per  il  calcolo  dell'assegno
          medesimo  con  una  anzianita' contributiva aumentata di un
          periodo  pari  a  quello compreso tra la data di decorrenza
          della  pensione  di  inabilita'  e  la  data  di compimento
          dell'eta'  pensionabile.  In  ogni  caso, non potra' essere
          computata una anzianita' contributiva superiore a 40 anni;
                   b) per   iscritto   nelle  gestioni  speciali  dei
          lavoratori  autonomi,  la  misura  della  maggiorazione  e'
          costituita  dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e
          quello  che  gli  sarebbe  spettato al compimento dell'eta'
          pensionabile,  considerato  il periodo compreso tra la data
          di  decorrenza  della  pensione  di inabilita' e la data di
          compimento  di  detta  eta'  coperto  da  contribuzione  di
          importo  corrispondente  a  quello  stabilito  nell'anno di
          decorrenza  della  pensione per i lavoratori autonomi della
          categoria   alla   quale   l'assicurato   ha   contribuito,
          continuativamente  o  prevalentemente, nell'ultimo triennio
          di lavoro autonomo.
                 4.  Sono  fatti  salvi,  in ogni caso, i trattamenti
          minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.
                 5.  La pensione di inabilita' e' incompatibile con i
          compensi  per attivita' di lavoro autonomo o subordinato in
          Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione
          della    pensione.    a',   altresi',   incompatibile   con
          l'iscrizione   negli   elenchi   anagrafici   degli  operai
          agricoli,  con  l'iscrizione  negli  elenchi nominativi dei
          lavoratori  autonomi  o  in  albi  professionali  e  con  i
          trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro
          la  disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo
          o  integrativo  della  retribuzione.  Nel  caso  in  cui si
          verifichi  una delle predette cause di incompatibilita', il
          pensionato   e'  tenuto  a  darne  immediata  comunicazione
          all'ente  erogatore  che  revoca  la pensione di inabilita'
          sostituendola,  sempreche'  ne ricorrano le condizioni, con
          l'assegno  di  cui  all'art.  1,  con  decorrenza dal primo
          giorno   del   mese   successivo   al   verificarsi   della
          incompatibilita' medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto
          il  diritto  all'assegno  di  invalidita',  la restituzione
          delle    somme    indebitamente    percepite    da    parte
          dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra
          l'importo   della   pensione   di   inabilita'   e   quello
          dell'assegno di invalidita'.
                 6. Ove l'inabilita' sia causata da un infortunio sul
          lavoro  o  malattia  professionale da cui derivi il diritto
          alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere
          a)  e  b)  del  terzo  comma e' corrisposta soltanto per la
          parte  eventualmente  eccedente  l'ammontare  della rendita
          stessa".
             art=39;
             Note all'art. 39:
                 - Si riporta di seguito il testo dell'art. 20, comma
          1, della legge 8 novembre 2000, n. 328:
                 "Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali).
          - Per la promozione ed il raggiungimento degli obiettivi di
          politica  sociale  lo Stato ripartisce le risorse del Fondo
          nazionale per le politiche sociali".
                 - Si riporta di seguito il testo dell'art. 85, comma
          24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
                 "24.  Il  Ministro della sanita', di concerto con il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          sentite   le  organizzazioni  maggiormente  rappresentative
          delle   farmacie   e   dei   produttori  di  medicinali  di
          automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10
          luglio  2001,  stabilisce  i  criteri  per  meglio definire
          caratteristiche   dei   medicinali   di  automedicazione  e
          meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure
          per   definire   un   ricorso  corretto  ai  medicinali  di
          automedicazione  in  farmacia,  anche  attraverso  campagne
          informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari".
                 -   Il  decreto-legge  18 settembre  2001,  n.  347,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 novembre
          2001,  n.  405, reca interventi urgenti in materia di spesa
          sanitaria.