Art. 39.
(Norme  a  favore  dei  lavoratori  affetti  da  talassemia  major  e
  drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione)

   1.  I  lavoratori  affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e
drepanocitosi  che  hanno raggiunto un'anzianita' contributiva pari o
superiore  a  dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni
di  eta' anagrafica, hanno diritto a un'indennita' annuale di importo
pari  a  quello  del  trattamento  minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
   2.  All'onere  derivante  dal  presente articolo, valutato in 1,03
milioni  di  euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
   3.  In  relazione  a  quanto  previsto dall'articolo 85, comma 24,
della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  dal  decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, sulla migliore informazione possibile a tutela
della  salute  pubblica,  il Ministero della salute, di intesa con le
imprese  del  settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una
campagna  istituzionale al fine di informare i cittadini sul migliore
uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori,
anche  attraverso  il ruolo professionale del farmacista, i cui costi
saranno a carico delle imprese del settore.