Art. 13.
Comunicato   preventivo   per  la  diffusione  di  messaggi  politici
                elettorali su quotidiani e periodici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana,  gli  editori  di  quotidiani  e  periodici  che  intendano
diffondere a qualsiasi titolo, fino a tutto il penultimo giorno prima
delle  votazioni,  nelle  forme  ammesse  dall'art. 7, comma 2, della
legge  22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi
al  referendum  sono  tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi
spazi  attraverso  un  apposito  comunicato  pubblicato  sulla stessa
testata  interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali.
Per  la  stampa  periodica  si  tiene  conto  della data di effettiva
distribuzione,  desumibile  dagli adempimenti di deposito delle copie
d'obbligo  e  non  di  quella  di  copertina.  Ove  in  ragione della
periodicita'  della  testata non sia stato possibile pubblicare sulla
stessa  nel  termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione
dei  messaggi  non  potra'  avere  inizio che dal numero successivo a
quello  recante  la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo
che  il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei
modi  di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di
analoga diffusione.
  2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato
rilievo,  sia  per  collocazione,  sia per modalita' grafiche, e deve
precisare  le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo e
il  numero  di  telefono  della redazione della testata presso cui e'
depositato   un   documento  analitico,  consultabile  su  richiesta,
concernente:
    a)  le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi con
puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno  di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
    b)  le  tariffe  per  l'accesso a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita';
    c)  ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento tecnico
rilevante  per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la
definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base
alla loro progressione temporale.
  3.  Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli
spazi  per  messaggi  politici  elettorali  relativi al referendum le
condizioni  di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo
acquistato.
  4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta  dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
  5.  Nel  caso  di  edizioni  locali  o comunque di pagine locali di
testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del
presente  atto  le  testate  con  diffusione pluriregionale, dovranno
indicarsi  distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e
le  pagine nazionali, nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui
al comma 2.
  6.  La  pubblicazione  del  comunicato preventivo di cui al comma 1
costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici
elettorali  nel  periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di
mancato  rispetto  del  termine  a  tale fine stabilito nel comma 1 e
salvo  quanto  previsto nello stesso comma per le testate periodiche,
la  diffusione  dei  messaggi  puo'  avere  inizio dal secondo giorno
successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.