Art. 15.
               Organi ufficiali di stampa dei partiti

  1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di
messaggi  politici relativi al referendum su quotidiani e periodici e
sull'accesso  in  condizioni  di  parita'  ai  relativi  spazi non si
applicano  agli  organi  ufficiali  di stampa dei partiti e movimenti
politici   e   alle  stampe  dei  soggetti  politici  interessati  al
referendum di cui all'art. 2, comma 1.
  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale  quotidiano  o periodico che risulta registrato come tale ai
sensi  dell'art.  5  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi  indicazione  in  tale  senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico.
  3.  I  partiti  e  i  movimenti  politici  e  i  soggetti  politici
interessati  al  referendum  sono  tenuti a fornire con tempestivita'
all'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione
necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e
dei  movimenti  politici,  nonche'  le  stampe  di  soggetti politici
interessati al referendum.