Art. 33.
(Rinnovi    contrattuali   e   disposizioni   sul   controllo   della
                     contrattazione integrativa)

   1.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo 48, comma 1, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per la
contrattazione  collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma
1,  della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448, a carico del bilancio
statale,  sono  incrementate,  a  decorrere  dall'anno  2003,  di 570
milioni   di   euro   da  destinare  anche  all'incentivazione  della
produttivita'.  All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della citata
legge  n.  448  del  2001,  le  parole:  "per ciascuno degli anni del
biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".
   2.  Le  risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28
dicembre  2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi
al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate,
a  decorrere  dall'anno  2003,  di  208  milioni  di euro, di cui 185
milioni  di  euro  da destinare ai trattamenti economici, finalizzati
anche  all'incentivazione  della  produttivita',  del personale delle
Forze  armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio   1995,   n.   195,   e   successive  modificazioni,  mediante
l'attivazione  delle apposite procedure previste dallo stesso decreto
legislativo  n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata
una  ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro
da  destinare  ai  dirigenti  delle  Forze  armate  e  delle Forze di
polizia,  osservate  le  procedure  di  cui all'articolo 19, comma 4,
della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai
funzionari  della  carriera  prefettizia  e  2  milioni  di  euro  da
destinare  al  personale  della  carriera  diplomatica. In aggiunta a
quanto  previsto  dall'articolo  16, comma 4, della legge 28 dicembre
2001,  n.  448,  per  la  progressiva  attuazione del disposto di cui
all'articolo  7  della  legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le
ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni
di  euro  per  l'anno  2004  e  di  500  milioni  di euro a decorrere
dall'anno  2005.  Fino a quando non saranno approvate le norme per il
riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento  civile  e  degli ufficiali di grado corrispondente delle
Forze  di  polizia  ad  ordinamento militare e delle Forze armate, in
armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto
conto  delle  disposizioni  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004  e  2005,  al  fine  di  assicurare  una graduale valorizzazione
dirigenziale  dei  trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei
commissari  e  qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia
di  Stato,  delle  altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche
attraverso  l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con
decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, il Ministro dell'interno e
gli altri Ministri interessati.
   3.  Le  somme  di  cui  ai  commi  1  e 2, comprensive degli oneri
contributivi  ai  fini  previdenziali  e dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.   446,   costituiscono   l'importo   complessivo  massimo  di  cui
all'articolo  11,  comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
   4.  Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il  biennio  2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici
non  economici,  delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio
sanitario  nazionale,  delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e
sperimentazione,   delle  universita',  nonche'  degli  enti  di  cui
all'articolo  70,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni, e gli oneri per la corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma
2,   del   predetto   decreto   legislativo,   sono  a  carico  delle
amministrazioni  di  competenza  nell'ambito delle disponibilita' dei
rispettivi  bilanci.  I comitati di settore, in sede di deliberazione
degli  atti  di  indirizzo  previsti  dall'articolo  47, comma 1, del
decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri
previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del
presente  articolo  e  provvedono  alla quantificazione delle risorse
necessarie   per   l'attribuzione  dei  medesimi  benefici  economici
individuando   le   quote   da   destinare  all'incentivazione  della
produttivita'.
   5.  Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole:
"per  gli  enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti: "e
per gli enti e le istituzioni di ricerca".
   6.  A decorrere dal 1 gennaio 2003, in relazione alla peculiarita'
dell'attivita'  svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del
settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale
dei   vigili   del   fuoco,   che   richiede   elevati   livelli   di
specializzazione  in  rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza
del  Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento
alle  indennita'  corrisposte al personale specialista delle Forze di
polizia,  le  risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47
del  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e
amministrazioni  autonome  dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 142 del 20
giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da
destinare,   con   modalita'   e  criteri  da  definire  in  sede  di
contrattazione  integrativa,  rispettivamente  ai profili del settore
aeronavigante  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco istituiti
dall'articolo  28  dello  stesso contratto collettivo nazionale ed al
personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio
presso  le  sedi  di  nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi'
incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un
importo  pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio
dei  padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in
servizio  nei  distaccamenti  portuali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
   7. A decorrere dal 1 gennaio 2003, le risorse da far confluire nel
fondo  unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  del  16 febbraio 1999, relativo al
personale   del   comparto   ministeri,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del  25  febbraio 1999,
istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4
milioni  di  euro  per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree
funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione
degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e
dei  centri  di  servizio sociale per adulti uno specifico emolumento
inteso   a   compensare   i  rischi  e  le  responsabilita'  connesse
all'espletamento delle attivita' stesse.
 
          Note all'art. 33:
              -   Il   testo  dell'art.  48,  comma  1,  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
              "1.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  quantifica,  in  coerenza con i
          parametri  previsti  dagli strumenti di programmazione e il
          bilancio  di  cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
          n.  468  e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
          derivante   dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  con  apposita norma da
          inserire  nella  legge  finanziaria  ai  sensi dell'art. 11
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni   ed  integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono
          determinati  gli  eventuali  oneri  aggiuntivi a carico del
          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione integrativa
          delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
          3.".
              -  Il  testo  dell'art.  16,  comma  1,  della legge 28
          dicembre  2001,  n. 448 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria   2002),   come   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "1.  Ai  fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1,
          del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, per il
          biennio  2002-2003  gli  oneri  posti a carico del bilancio
          statale    derivanti    dalla   contrattazione   collettiva
          nazionale,  ivi  comprese  le  risorse  da  destinare  alla
          contrattazione     integrativa,    comportanti    ulteriori
          incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento dell'anno
          2003,  sono  quantificati,  complessivamente,  in  1.240,48
          milioni  di  euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di
          euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono
          ripartite  ai  sensi  dell'art.  48 del decreto legislativo
          30 marzo  2001,  n. 165, fermo restando che quanto disposto
          dall'art.  24,  comma  3, del citato decreto legislativo si
          applica   a  decorrere  dalla  data  di  definizione  della
          contrattazione  integrativa. Fino a tale data i compensi di
          cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai
          dirigenti  cui  gli  incarichi  sono  conferiti.  Restano a
          carico  delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e
          comunque    di   quelle   destinate   alla   contrattazione
          integrativa,  gli  oneri  relativi  ai passaggi all'interno
          delle   aree   in  attuazione  del  nuovo  ordinamento  del
          personale.".
              - Il testo dell'art. 16, comma 2, della citata legge n.
          448 del 2001, e' il seguente:
              "2.   Le   somme   occorrenti   per   corrispondere   i
          miglioramenti  economici  al rimanente personale statale in
          regime  di diritto pubblico sono determinate 454,08 milioni
          di  euro  per  l'anno  2002 e in 843,67 milioni di euro per
          ciascuno   degli   anni   2003   e   2004,   con  specifica
          destinazione,  rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e
          784,92  milioni di euro per il personale delle Forze armate
          e  delle  Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.".
              -  Il  testo del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          195 (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo, n. 216, in
          materia  di  procedure  per  disciplinare  i  contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle Forze armate), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 27 maggio 1995, n. 122, S.O.
              - Il testo dell'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio
          1999,  n.  266  (Delega  al  Governo  per il riordino delle
          carriere  diplomatica  e  prefettizia, nonche' disposizioni
          per  il  restante  personale  del  Ministero  degli  affari
          esteri,  per  il  personale  militare  del  Ministero della
          difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria
          e   per   il   personale   del  consiglio  superiore  della
          magistratura), e' il seguente:
              "4.  Previa  definizione  da  parte  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica di
          concerto  con  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
          sentite   le   amministrazioni  interessate,  dei  criteri,
          dell'ammontare   e   delle   decorrenze   degli  emolumenti
          determinati  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e 3 del presente
          articolo,  con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5,
          della   legge   6 marzo   1992,   n.   216,   si   provvede
          all'attribuzione  dei  predetti emolumenti ai colonnelli ed
          ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi
          ed  alle  qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad
          ordinamento militare e civile.".
              - Il testo dell'art. 16, comma 4, della citata legge n.
          448 del 2001, e' il seguente:
              "4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma 2 e'
          stanziata,  per  l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
          euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
          euro  da  destinare al trattamento accessorio del personale
          delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di polizia di cui al
          decreto  legislativo  12  maggio 1995, n. 195, e successive
          modificazioni,  impiegato  direttamente  in  operazioni  di
          contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
          sicurezza  pubblica  che  presentano  un  elevato  grado di
          rischio  ovvero  in  operazioni  militari  finalizzate alla
          predisposizione    di    interventi    anche    in    campo
          internazionale.  A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
          di  1  milione  di  euro  da destinare alla copertura della
          responsabilita'  civile  ed  amministrativa  per gli eventi
          dannosi  non  dolosi  causati  a  terzi del personale delle
          Forze  di polizia nello svolgimento della propria attivita'
          istituzionale.  Per  la progressiva attuazione del disposto
          di  cui  all'art.  7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
          stanziate  le  ulteriori  somme  di  47 milioni di euro per
          l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.".
              - Il testo dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86
          (Delega  al  Governo  in materia di livelli retributivi del
          personale  delle Forze di polizia e delle Forze armate), e'
          il seguente:
              "Art.  7  (Delega  al  Governo  in  materia  di livelli
          retributivi  del  personale  delle Forze di polizia e delle
          Forze  armate).  -  1. Al fine di garantire la specificita'
          del   personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il
          Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli
          retributivi  di  tale  personale,  ad  esclusione di quello
          dirigente,  prevedendo  in  luogo del vigente inquadramento
          nei  livelli  stipendiali  stabilito  dalla legge 11 luglio
          1980,  n.  312, e successive modificazioni, l'introduzione,
          attraverso  iniziative di razionalizzazione retributiva, di
          parametri  di  stipendio  in  relazione  al  grado  o  alla
          qualifica rivestiti.
              2.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 1, qualora
          dalla  loro  attuazione  derivino  nuovi o maggiori oneri a
          carico  del  bilancio  dello Stato, dovranno essere emanati
          solo  se  nella  legge  finanziaria per l`anno 2002 vengano
          stanziate  le  occorrenti  risorse  nell'ambito delle somme
          previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
              3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e
          della    programmazione    economica,   d'intesa   con   il
          Dipartimento    della   funzione   pubblica,   sentite   le
          amministrazioni  interessate,  definisce  il  quadro  delle
          esigenze  ai  fini  dell'applicazione di quanto previsto al
          comma  1.  Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze
          definite   sentite   le   organizzazioni   sindacali  e  le
          rappresentanze  militari  delle categorie interessate, sono
          allocate  in  appositi  capitoli  distinti da quelli per le
          altre  categorie  di  personale  dei  comparti del pubblico
          impiego.
              4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono  trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
          Repubblica  ai  fini  dell'espressione, entro trenta giorni
          dalla  data  di  assegnazione, del parere delle Commissioni
          parlamentari competenti per materia.".
              -  Il  testo  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165   (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
          dipendenze  delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.".
              - Il testo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
          446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della disciplina dei tributi), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
              -  Il testo dell'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto
          1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di  bilancio),  e'  il
          seguente:
              "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore,  con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f)  gli  stanziamenti  di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h)   l'importo   complessivo  massimo  destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione    d'interventi    di    carattere   localistico
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.".
              -   Il   testo  dell'art.  48,  comma  2,  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
              "2.  Per  le  altre pubbliche amministrazioni gli oneri
          derivanti dalla contrattazione nazionale sono determinati a
          carico  dei  rispettivi  bilanci in coerenza con i medesimi
          parametri di cui al comma 1.".
              -  Il  testo  dell'art. 70, comma 4, del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
              "4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre
          1936,  n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
          legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
          legge  11 luglio  1988,  n.  266, legge 31 gennaio 1992, n.
          138,  legge  30 dicembre  1986, n. 936, decreto legislativo
          25 luglio  1997,  n.  250  adeguano i propri ordinamenti ai
          principi  di  cui  al  titolo  I.  I rapporti di lavoro dei
          dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della cassa
          depositi  e  prestiti sono regolati da contratti collettivi
          ed  individuali  in  base  alle  disposizioni  di  cui agli
          articoli  2,  comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60,
          comma  3.  Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e
          prestiti   sono   rappresentati  dall'ARAN  ai  fini  della
          stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il
          potere  di  indirizzo  e  le altre competenze inerenti alla
          contrattazione  collettiva sono esercitati dalle aziende ed
          enti  predetti  e della Cassa depositi e prestiti di intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che la
          esprime  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, ai
          sensi  dell'art.  41,  comma 2. La certificazione dei costi
          contrattuali  al  fine  della verifica della compatibilita'
          con  gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
          le procedure dell'art. 47.".
              -  Il  testo  dell'art.  3, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001 e' il seguente:
              "2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui  all'art.  33  della  costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421.".
              -  Il  testo  dell'art. 47, comma 1, del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
              "1.  Gli  indirizzi  per  la  contrattazione collettiva
          nazionale  sono deliberati dai comitati di settore prima di
          ogni  rinnovo  contrattuale  e  negli  altri casi in cui e'
          richiesta  una  attivita'  negoziale dell'ARAN. Gli atti di
          indirizzo  delle  amministrazioni  diverse dallo Stato sono
          sottoposti  al  Governo  che,  non oltre dieci giorni, puo'
          esprimere le sue valutazioni per quanto attiene gli aspetti
          riguardanti  la  compatibilita'  con  le  linee di politica
          economica e finanziaria nazionale.".
              -  Il  testo  dell'art.  39,  comma  3-ter, della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della  finanza  pubblica),  come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle  amministrazioni interessate le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  consiglio dei ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici e per gli enti e le istituzioni di
          ricerca   con  organico  superiore  a  duecento  unita',  i
          contratti   integrativi   sottoscritti,  corredati  da  una
          apposita   relazione  tecnico-finanziaria  riguardante  gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.".
              -  Il  testo  dell'art.  47,  comma  2,  del  contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro relativo al personale del
          comparto   aziende   ed   amministrazioni  dello  Stato  ad
          ordinamento autonomo per il quadriennio normativo 1998/2001
          e per il primo biennio economico 1998/1999, e' il seguente:
              "2. Il Fondo viene, altresi', alimentato dalle seguenti
          risorse economiche:
                a) le  risorse  derivanti  da specifiche disposizioni
          normative   e/o   amministrative   ovvero  da  disposizioni
          particolari riguardanti il personale del CNVF;
                b) i  risparmi  di  gestione  riferiti alle spese del
          personale,  fatte  salve le quote che disposizioni di legge
          riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
                c) le  risorse provenienti da specifiche disposizioni
          normative  che  destinano  risparmi  all'incentivazione del
          personale,    quali    le    economie    conseguenti   alla
          trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  da tempo pieno a
          tempo parziale nei casi consentiti dall'art. 1, commi da 57
          e  segg. della legge n. 662/1996 e successive modificazioni
          ed integrazioni;
                d)  risorse  relative alle indennita' di cui all'art.
          59 del CCNL del 5 aprile 1996;
                e) gli  importi  derivanti dalle maggiorazioni di cui
          all'art. 47, commi 7 e 8, del CCNL del 5 aprile 1996;
                f)  gli importi relativi alle indennita' di rischio e
          mensili  di  cui  alla  tabella 3 del personale cessato dal
          servizio   non   riutilizzati   in   conseguenza  di  nuove
          assunzioni;
                g) le risorse derivanti dai risparmi per il pagamento
          della  retribuzione  individuale di anzianita', relative al
          personale  comunque  cessato dal servizio a decorrere dal 1
          gennaio 1999;
                h) eventuali assegni ad personam attribuiti a seguito
          dell'inquadramento  di  cui agli art. 40, comma 4, art. 42,
          comma  3 e art. 33, comma 3, limitatamente, in quest'ultimo
          caso,   alle   voci  dell'assegno  ad  personam  rientrante
          nell'indennita'  corrisposta  con  il  Fondo, del personale
          cessato  dal servizio prima dell'inquadramento nella fascia
          successiva;
                i) le  somme  derivanti  dall'attuazione dell'art. 43
          della legge n. 449/1997;
                j)  L.  24.000  pro - capite mensili per tredici mesi
          con decorrenza dal 1 settembre 1999;
                k)  L.  11.200  pro-capite  mensili  per tredici mesi
          disponibili  dal  31 dicembre  1999  ed  a  valere dal mese
          successivo;
                l)  risorse sino ad un massimo dello 0,2% della massa
          salariale   1997,   alla   cui   copertura  si  provvedera'
          attraverso  il  ricorso  alle maggiori entrate a condizione
          che siano validate dal servizio di controllo interno.".
              - Il testo dell'art. 28 del citato contratto collettivo
          nazionale, e' il seguente:
              "Art.  28  (Istituzione  di nuovi profili). - 1. Con il
          presente contratto sono istituiti i nuovi profili di cui al
          comma  2 per il settore dei servizi amministrativi, tecnici
          e  informatici,  per  il  settore  aeronavigante  e  per il
          settore operativo.
              2.  I  nuovi  profili  sono  ascritti  alle aree e alle
          posizioni  economiche  sottoindicate e le relative mansioni
          sono individuate nell'allegato A) del presente contratto:
                1)  settore  dei  servizi  amministrativi,  tecnici e
          informatici area C - posizione C2: direttore amministrativo
          - posizione C3: coordinatore amministrativo - posizione C3:
          coordinatore   informatico   II)   settore   del  personale
          aeronavigante: area B posizione B2:
                  pilota   di  elicottero  brevettato  -  specialista
          brevettato posizione B3;
                  pilota di elicottero - tecnico di elicottero area C
          posizione C1;
                  pilota di elicottero professionale - specialista di
          elicottero professionale posizione C2;
                  elicotterista  esperto  -  direttore  aeronavigante
          posizione C3;
                  coordinatore   aeronavigante   III)   settore   del
          personale operativo posizione C2;
                  collaboratore   tecnico   antincendi   esperto   3.
          L'amministrazione  istituira' con oneri a proprio carico ed
          in  relazione alle proprie esigenze i posti di organico per
          i  nuovi  profili  previsti  dal  comma 2. I dipendenti del
          settore  operativo,  che  siano stati adibiti alle mansioni
          corrispondenti  a  quelle dei nuovi profili di cui al comma
          2,  punto  II) sulla base dei requisiti specifici stabiliti
          prima   dell'entrata  in  vigore  del  presente  contratto,
          vengono  inquadrati a parita' di posizione e livello con il
          proprio   consenso   nei   corrispondenti   nuovi   profili
          mantenendo il trattamento economico in godimento.
              4. All'atto di tale primo inquadramento di cui al comma
          3  saranno  considerati  validi i requisiti precedentemente
          richiesti dall'amministrazione.
              5.  Per  effetto  dell'inquadramento di cui al comma 3,
          dalla  dotazione  organica  del  settore  operativo vengono
          scorporati  i  contingenti  relativi  ai posti occupati dal
          personale   transitato   nel   settore   aeronavigante.   I
          dipendenti  che  transitano nei nuovi profili sottoscrivono
          un  nuovo  contratto  individuale  di  lavoro, entro trenta
          giorni  dalla  stipulazione  del  contratto integrativo. Il
          personale che non transita nel settore aeronavigante rimane
          assegnato   al   settore   operativo,  previo  accordo  con
          l'amministrazione sulla sede di destinazione.
              6.  Nel  periodo transitorio ove le mansioni svolte dai
          dipendenti  di  cui  al comma 3 non siano corrispondenti ai
          livelli e profili d'inquadramento, il personale interessato
          rimane  collocato  nel settore operativo; l'amministrazione
          provvedera'   alla   corretta  collocazione  del  personale
          medesimo  mediante  le  procedure selettive di cui all'art.
          26, comma 3, lettera B.
              7.  Per il settore dei servizi amministrativi tecnici e
          informatici,  nella prima applicazione del presente CCNL il
          personale della ex ottava qualifica ad esaurimento cessa da
          tale  posizione  e  viene  inquadrato,  senza incremento di
          spesa, nella posizione economica C2 di cui alla tabella l.
              8.  Nell'area  B  del  settore  operativo il profilo di
          "Assistente Tecnico Antincendi", dall'entrata in vigore del
          presente  CCNL e' collocato nella posizione economica B3 ed
          il personale appartenente al relativo profilo e' inquadrato
          nella citata posizione economica, senza incremento di spesa
          in  quanto tutto proveniente dal profilo di "Capo Reparto",
          inquadrato nella medesima posizione economica.".
              -  Il  testo  dell'art.  31  del  contratto  collettivo
          nazionale  di lavoro relativo al personale del comparto dei
          Ministeri  per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio
          economico 1998/1999, e' il seguente:
              "Art.  31  (Fondo  unico  di  amministrazione). - 1. E'
          costituito  presso  ciascuna amministrazione un Fondo unico
          alimentato dalle seguenti risorse economiche:
                gli  importi  di cui agli stanziamenti degli articoli
          36 e 37 del primo CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto
          il 16 maggio 1995, compresi quelli finalizzati a finanziare
          gli istituti di cui all'art. 38 dello stesso contratto;
                la percentuale prevista al punto 2, commi 1 e 2 degli
          importi   corrispondenti   a   quanto   stanziato   per  le
          prestazioni   di   lavoro  straordinario  risultanti  negli
          appositi  capitoli  dei  bilanci delle amministrazioni, ivi
          comprese  le  quote  di  tali  stanziamenti  percepite  dal
          personale contrattualizzato dell'amministrazione civile del
          Ministero dell'interno;
                i  risparmi  di  gestione  riferiti  alle  spese  del
          personale;  fatte  salve le quote che disposizioni di legge
          riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
                le  risorse  provenienti  da  specifiche disposizioni
          normative  che  destinano  risparmi  all'incentivazione del
          personale;
                le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
          legge n. 449/1997;
                le   economie  conseguenti  alla  trasformazione  del
          rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi
          dell'art.  1, commi da 57 e segg. della legge n. 662/1996 e
          successive modificazione ed integrazioni;
                i  trattamenti  economici  che  recano  incrementi al
          personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti
          o atti amministrativi generali;
                gli importi relatvi all'indennita' di amministrazione
          del  personale  cessato  dal  servizio  non riutilizzati in
          conseguenza di nuove assunzioni;
                L.  24.600  pro-capite  mensili  per tredici mesi con
          decorrenza dal mese di maggio 1999;
                L.   15.000   pro-capite  mensili  per  tredici  mesi
          disponibili  dal  31 dicembre  1999  ed  a  valere dal mese
          successivo.".