Art. 33.
(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della
contrattazione integrativa)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio
statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570
milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della
produttivita'. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della citata
legge n. 448 del 2001, le parole: "per ciascuno degli anni del
biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".
2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi
al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate,
a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185
milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati
anche all'incentivazione della produttivita', del personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante
l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto
legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata
una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro
da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di
polizia, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4,
della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai
funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da
destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a
quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui
all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le
ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni
di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il
riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in
armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto
conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione
dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei
commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia
di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche
attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e
gli altri Ministri interessati.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici
non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio
sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, delle universita', nonche' degli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma
2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle
amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei
rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri
previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse
necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici
individuando le quote da destinare all'incentivazione della
produttivita'.
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole:
"per gli enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti: "e
per gli enti e le istituzioni di ricerca".
6. A decorrere dal 1 gennaio 2003, in relazione alla peculiarita'
dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del
settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di
specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza
del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento
alle indennita' corrisposte al personale specialista delle Forze di
polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e
amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20
giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da
destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di
contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore
aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti
dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al
personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio
presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi'
incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un
importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio
dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in
servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
7. A decorrere dal 1 gennaio 2003, le risorse da far confluire nel
fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al
personale del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999,
istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4
milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree
funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione
degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e
dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento
inteso a compensare i rischi e le responsabilita' connesse
all'espletamento delle attivita' stesse.
Note all'art. 33:
- Il testo dell'art. 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
"1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e il
bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
3.".
- Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il
biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio
statale derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla
contrattazione integrativa, comportanti ulteriori
incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento dell'anno
2003, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48
milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono
ripartite ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto
dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo si
applica a decorrere dalla data di definizione della
contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di
cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai
dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a
carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e
comunque di quelle destinate alla contrattazione
integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno
delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del
personale.".
- Il testo dell'art. 16, comma 2, della citata legge n.
448 del 2001, e' il seguente:
"2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate 454,08 milioni
di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e
784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.".
- Il testo del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195 (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 27 maggio 1995, n. 122, S.O.
- Il testo dell'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio
1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle
carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni
per il restante personale del Ministero degli affari
esteri, per il personale militare del Ministero della
difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria
e per il personale del consiglio superiore della
magistratura), e' il seguente:
"4. Previa definizione da parte del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concerto con il Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le amministrazioni interessate, dei criteri,
dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti
determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede
all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed
ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi
ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad
ordinamento militare e civile.".
- Il testo dell'art. 16, comma 4, della citata legge n.
448 del 2001, e' il seguente:
"4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
euro da destinare al trattamento accessorio del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di
contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di
rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla
predisposizione di interventi anche in campo
internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
di 1 milione di euro da destinare alla copertura della
responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi
dannosi non dolosi causati a terzi del personale delle
Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita'
istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto
di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per
l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.".
- Il testo dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86
(Delega al Governo in materia di livelli retributivi del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), e'
il seguente:
"Art. 7 (Delega al Governo in materia di livelli
retributivi del personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate). - 1. Al fine di garantire la specificita'
del personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il
Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli
retributivi di tale personale, ad esclusione di quello
dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento
nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio
1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione,
attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di
parametri di stipendio in relazione al grado o alla
qualifica rivestiti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora
dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati
solo se nella legge finanziaria per l`anno 2002 vengano
stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme
previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
amministrazioni interessate, definisce il quadro delle
esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al
comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze
definite sentite le organizzazioni sindacali e le
rappresentanze militari delle categorie interessate, sono
allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le
altre categorie di personale dei comparti del pubblico
impiego.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni
dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.".
- Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.".
- Il testo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- Il testo dell'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio), e' il
seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione d'interventi di carattere localistico
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.".
- Il testo dell'art. 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
"2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri
derivanti dalla contrattazione nazionale sono determinati a
carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi
parametri di cui al comma 1.".
- Il testo dell'art. 70, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
"4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo
25 luglio 1997, n. 250 adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei
dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della cassa
depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi
ed individuali in base alle disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60,
comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e
prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della
stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il
potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed
enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'art. 47.".
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' il seguente:
"2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.".
- Il testo dell'art. 47, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
"1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva
nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di
ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e'
richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN. Gli atti di
indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono
sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, puo'
esprimere le sue valutazioni per quanto attiene gli aspetti
riguardanti la compatibilita' con le linee di politica
economica e finanziaria nazionale.".
- Il testo dell'art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del consiglio dei ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di
ricerca con organico superiore a duecento unita', i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.".
- Il testo dell'art. 47, comma 2, del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo per il quadriennio normativo 1998/2001
e per il primo biennio economico 1998/1999, e' il seguente:
"2. Il Fondo viene, altresi', alimentato dalle seguenti
risorse economiche:
a) le risorse derivanti da specifiche disposizioni
normative e/o amministrative ovvero da disposizioni
particolari riguardanti il personale del CNVF;
b) i risparmi di gestione riferiti alle spese del
personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge
riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni
normative che destinano risparmi all'incentivazione del
personale, quali le economie conseguenti alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale nei casi consentiti dall'art. 1, commi da 57
e segg. della legge n. 662/1996 e successive modificazioni
ed integrazioni;
d) risorse relative alle indennita' di cui all'art.
59 del CCNL del 5 aprile 1996;
e) gli importi derivanti dalle maggiorazioni di cui
all'art. 47, commi 7 e 8, del CCNL del 5 aprile 1996;
f) gli importi relativi alle indennita' di rischio e
mensili di cui alla tabella 3 del personale cessato dal
servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove
assunzioni;
g) le risorse derivanti dai risparmi per il pagamento
della retribuzione individuale di anzianita', relative al
personale comunque cessato dal servizio a decorrere dal 1
gennaio 1999;
h) eventuali assegni ad personam attribuiti a seguito
dell'inquadramento di cui agli art. 40, comma 4, art. 42,
comma 3 e art. 33, comma 3, limitatamente, in quest'ultimo
caso, alle voci dell'assegno ad personam rientrante
nell'indennita' corrisposta con il Fondo, del personale
cessato dal servizio prima dell'inquadramento nella fascia
successiva;
i) le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43
della legge n. 449/1997;
j) L. 24.000 pro - capite mensili per tredici mesi
con decorrenza dal 1 settembre 1999;
k) L. 11.200 pro-capite mensili per tredici mesi
disponibili dal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese
successivo;
l) risorse sino ad un massimo dello 0,2% della massa
salariale 1997, alla cui copertura si provvedera'
attraverso il ricorso alle maggiori entrate a condizione
che siano validate dal servizio di controllo interno.".
- Il testo dell'art. 28 del citato contratto collettivo
nazionale, e' il seguente:
"Art. 28 (Istituzione di nuovi profili). - 1. Con il
presente contratto sono istituiti i nuovi profili di cui al
comma 2 per il settore dei servizi amministrativi, tecnici
e informatici, per il settore aeronavigante e per il
settore operativo.
2. I nuovi profili sono ascritti alle aree e alle
posizioni economiche sottoindicate e le relative mansioni
sono individuate nell'allegato A) del presente contratto:
1) settore dei servizi amministrativi, tecnici e
informatici area C - posizione C2: direttore amministrativo
- posizione C3: coordinatore amministrativo - posizione C3:
coordinatore informatico II) settore del personale
aeronavigante: area B posizione B2:
pilota di elicottero brevettato - specialista
brevettato posizione B3;
pilota di elicottero - tecnico di elicottero area C
posizione C1;
pilota di elicottero professionale - specialista di
elicottero professionale posizione C2;
elicotterista esperto - direttore aeronavigante
posizione C3;
coordinatore aeronavigante III) settore del
personale operativo posizione C2;
collaboratore tecnico antincendi esperto 3.
L'amministrazione istituira' con oneri a proprio carico ed
in relazione alle proprie esigenze i posti di organico per
i nuovi profili previsti dal comma 2. I dipendenti del
settore operativo, che siano stati adibiti alle mansioni
corrispondenti a quelle dei nuovi profili di cui al comma
2, punto II) sulla base dei requisiti specifici stabiliti
prima dell'entrata in vigore del presente contratto,
vengono inquadrati a parita' di posizione e livello con il
proprio consenso nei corrispondenti nuovi profili
mantenendo il trattamento economico in godimento.
4. All'atto di tale primo inquadramento di cui al comma
3 saranno considerati validi i requisiti precedentemente
richiesti dall'amministrazione.
5. Per effetto dell'inquadramento di cui al comma 3,
dalla dotazione organica del settore operativo vengono
scorporati i contingenti relativi ai posti occupati dal
personale transitato nel settore aeronavigante. I
dipendenti che transitano nei nuovi profili sottoscrivono
un nuovo contratto individuale di lavoro, entro trenta
giorni dalla stipulazione del contratto integrativo. Il
personale che non transita nel settore aeronavigante rimane
assegnato al settore operativo, previo accordo con
l'amministrazione sulla sede di destinazione.
6. Nel periodo transitorio ove le mansioni svolte dai
dipendenti di cui al comma 3 non siano corrispondenti ai
livelli e profili d'inquadramento, il personale interessato
rimane collocato nel settore operativo; l'amministrazione
provvedera' alla corretta collocazione del personale
medesimo mediante le procedure selettive di cui all'art.
26, comma 3, lettera B.
7. Per il settore dei servizi amministrativi tecnici e
informatici, nella prima applicazione del presente CCNL il
personale della ex ottava qualifica ad esaurimento cessa da
tale posizione e viene inquadrato, senza incremento di
spesa, nella posizione economica C2 di cui alla tabella l.
8. Nell'area B del settore operativo il profilo di
"Assistente Tecnico Antincendi", dall'entrata in vigore del
presente CCNL e' collocato nella posizione economica B3 ed
il personale appartenente al relativo profilo e' inquadrato
nella citata posizione economica, senza incremento di spesa
in quanto tutto proveniente dal profilo di "Capo Reparto",
inquadrato nella medesima posizione economica.".
- Il testo dell'art. 31 del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei
Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio
economico 1998/1999, e' il seguente:
"Art. 31 (Fondo unico di amministrazione). - 1. E'
costituito presso ciascuna amministrazione un Fondo unico
alimentato dalle seguenti risorse economiche:
gli importi di cui agli stanziamenti degli articoli
36 e 37 del primo CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto
il 16 maggio 1995, compresi quelli finalizzati a finanziare
gli istituti di cui all'art. 38 dello stesso contratto;
la percentuale prevista al punto 2, commi 1 e 2 degli
importi corrispondenti a quanto stanziato per le
prestazioni di lavoro straordinario risultanti negli
appositi capitoli dei bilanci delle amministrazioni, ivi
comprese le quote di tali stanziamenti percepite dal
personale contrattualizzato dell'amministrazione civile del
Ministero dell'interno;
i risparmi di gestione riferiti alle spese del
personale; fatte salve le quote che disposizioni di legge
riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
le risorse provenienti da specifiche disposizioni
normative che destinano risparmi all'incentivazione del
personale;
le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
legge n. 449/1997;
le economie conseguenti alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi
dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge n. 662/1996 e
successive modificazione ed integrazioni;
i trattamenti economici che recano incrementi al
personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti
o atti amministrativi generali;
gli importi relatvi all'indennita' di amministrazione
del personale cessato dal servizio non riutilizzati in
conseguenza di nuove assunzioni;
L. 24.600 pro-capite mensili per tredici mesi con
decorrenza dal mese di maggio 1999;
L. 15.000 pro-capite mensili per tredici mesi
disponibili dal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese
successivo.".